Alice guarda i gatti, e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta...Il 21 luglio 1953 Gaetano Salvemini scriveva su Il Mondo: "...La realta' e' che quando un clericale usa la parola liberta' intende la liberta' dei soli clericali (chiamata "liberta' della Chiesa") e non le liberta' di tutti. Domandano le loro liberta' a noi 'laicisti' in nome dei principi nostri, e negano le liberta' altrui in nome dei principi loro" (Dalla liberta' religiosa alla peste vaticana, Maurizio Turco). |
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I miei racconti
Raccolta dei miei racconti VAI AL blog TI AMO "...Benché il mio obiettivo sia comprendere l'amore, e benché io soffra a causa delle persone a cui ho concesso il mio cuore, vedo che coloro che hanno toccato la mia anima non sono riusciti a risvegliare il mio corpo, e coloro che hanno accarezzato il mio corpo non sono stati in grado di raggiungere la mia anima..." P. C. Mi piace leggere
Ho fancazzato molto
guardate un po'
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Tropico del...
E sentite questo: “Tutti mi cercano, tutti mi vogliono parlare, tutti chiedono di me a me e agli altri. Uno mi domanda come sto, se mi son rimesso, se mi è tornato l’appetito, se vado a far passeggiate; un altro mi chiede se lavoro, se ho finito quel tal libro, se ne comincerò uno nuovo.” “Quello sparuto scimmiotto tedesco vuol tradurre le opere mie: quella stravolta ragazza russa vuole che le scriva la mia vita; la signora americana vuol sapere le mie ultime notizie; il signore americano mi manda la carrozza alla porta perché vada a mangiare e a confidarmi con lui; il mio compagno di scuola e di chiacchiere di dieci anni fa vuole ch’io gli legga quel che via via scrivo; l’amico pittore pretende ch’io stia fermo davanti a lui per ore e ore a farmi il ritratto; il giornalista vuol sapere dove sto di casa; l’amico mistico in che stato è l’anima mia; l’amico pratico come è pieno il mio portafogli; il presidente della società ordina ch’io faccia un discorso; la signora spirituale si raccomanda ch’io vada a prendere il tè a casa sua più spesso che posso per conoscere il mio parere su Gesù Cristo e sul chiromante arrivato in questi giorni…” “Ma cosa son diventato, perdio! Che diritto avete voi altri d’ingombrar la mia vita, di rubare il mio tempo, di frugarmi nell’anima, di succhiarmi il pensiero, di volermi vostro compagno, confidente e informatore? Per chi mi avete preso? Son forse un attore salariato per recitare tutte le sere, dinanzi ai vostri musi da schiaffi, la commedia dell’intelligenza? Son forse uno schiavo comprato e pagato che debba inchinarmi ai vostri capricci di sfaccendati e offrire in omaggio tutto quello che so e fo?” “Io sono un uomo che vorrebbe vivere una vita eroica e render più sopportabile il mondo ai suoi occhi. Se in qualche momento di debolezza, di abbandono o di bisogno, scaglio nel mondo qualche sdegno raffreddato in parole, qualche sogno infagottato in immagini, pigliatelo o buttatelo via, ma non mi seccate.” “Sono un uomo libero; ho bisogno della libertà, ho bisogno di star solo, ho bisogno di rimuginare fra me e me le mie vergogne e le mie tristezze, di godermi il sole e i sassi della strada senza compagnia e senza discorsi, colla sola musica del mio cuore. Cosa volete da me? Quel ch’io voglio dire lo stampo; quel che voglio dare lo do. La vostra curiosità mi fa stomaco; i vostri complimenti mi umiliano; il vostro tè mi avvelena. Non debbo nulla a nessuno e ho da fare i miei conti soltanto con Dio; se esiste”.
Henry Miller, Tropico del cancro Il gatto
(foto di un tale)
Nel cervello mi passeggia,
così tenero è il suo timbro discreto;
Voce che penetra e stilla (Baudelaire, I fiori del male) Articolo 3
Il principio di eguaglianza
L’eguaglianza formale. A norma del I comma dell’art. 3 Cost., “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In via preliminare, va precisato che, sebbene soggetto lessicale della disposizione siano “tutti i cittadini”, è opinione ormai comune (confortata, d’altra parte, dal disposto dell’art. 2 Cost., a noma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) che soggetto giuridico siano anche, per alcune situazioni, gli stranieri e gli apolidi. La “pari dignità sociale” consacrata nella norma in esame sta a significare che non esistono più distinzioni in base al titolo, al grado od all’appartenenza ad una classe sociale (per cui, di conseguenza, la XIV disp. trans. e fin. dispone che “I titoli nobiliari non sono riconosciuti”) ma che l’unico titolo di dignità, in una Repubblica fondata sul lavoro, è ormai da rinvenire nello svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, comma II, Cost.). Il riconoscimento del principio di eguaglianza davanti alla legge (contenuto già nelle costituzioni liberali del 1800; v., ad esempio, l’art. 24 dello Statuto albertino: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge”) è adesso arricchito e rafforzato dalla previsione costituzionale delle situazioni di fatto alle quali deve essere applicato. Infatti, sia per la trascorsa esperienza autoritaria (si pensi alle discriminazioni, avvenute in regime fascista, sulla base dell’appartenenza alla razza ebraica o ad una minoranza linguistica, ovvero, ancora, per le opinioni politiche o per la fede religiosa) sia per l’evoluzione della coscienza sociale (che vede ormai le donne poste sullo stesso piano degli uomini), l’Assemblea costituente ritenne che fosse necessario prestabilire dei limiti ben precisi alla attività dei pubblici poteri, al fine di evitare incertezze interpretative, che sarebbero state sempre possibili qualora il principio fosse stato enunciato puramente e semplicemente, lasciando, per ciò stesso, un certo margine di discrezionalità al legislatore. Occorre, a questo punto, chiedersi quale sia il significato e la portata del principio di eguaglianza. Ora, la norma contenuta nell’art. 3, comma I, vale a statuire che il legislatore (ma – come vedremo – non esso soltanto) non può operare discriminazioni fra i cittadini (e, più generalmente, fra i soggetti dell’ordinamento), a seconda del loro sesso, della loro razza, lingua, religione, delle loro opinioni politiche e delle loro condizioni personali e sociali. Ciò non significa però – si badi bene – assoluta parità di trattamento, sia perché possono esistere circostanze obiettive che la impediscono sia perché la stessa Costituzione ha apportato delle deroghe al principio, ritenendo che esso dovesse cedere di fronte ad un altro valore riconosciuto prevalente. […] Il principio, inoltre, non può significare assoluta parità di trattamento anche perché, se così fosse, contraddirebbe se stesso. E’ evidente, infatti, che in tanto il principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Tuttavia, lasciare alla assoluta discrezionalità del legislatore la valutazione della diversità delle situazioni avrebbe potuto trasformare tale discrezionalità in arbitrio; senza dire che, in regime di costituzione rigida, le scelte del legislatore non sono del tutto libere nel fine ma sono vincolate alle disposizioni costituzionali ed al raggiungimento dei fini in esse determinati. Per cui la Corte costituzionale (che in un primo tempo aveva ritenuta legittima la disparità di trattamento in presenza di situazioni diverse, senza alcuna specificazione) ha successivamente precisato che l’art. 3 mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi operate discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione obblighi il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina; di modo che gli è consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, in conseguenza, di dettare norme diverse per situazioni diverse. Tale principio – sempre secondo la Corte – rientra nel piano di una inderogabile esigenza di logica legislativa. Un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile: finirebbe col non disporre regola alcuna (sent. n. 217 del 1972; ed in questo senso, fra le altre, la sent. n. 62 del 1972, secondo la quale il legislatore può disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni; e la sent. n. 200 del 1972, secondo la quale la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento tra cittadini). L’uso del canone della ragionevolezza da parte della Corte costituzionale mira a valutare le discipline normative che contengono o determinano disparità di trattamento tra categorie di soggetti in modo che siano soddisfatte tre esigenze diverse: a) la salvaguardia della discrezionalità del legislatore; b) la tutela del principio di pari trattamento in situazioni uguali (esame della norma sotto controllo alla luce di un tertium comparationis, costituito dalla (e) norma (e) regolatrice (i) di situazioni uguali o assimilabili; c) il bilanciamento di valori costituzionali diversi e contrastanti, allo scopo di individuare un equilibrio valido per la fattispecie normativa considerata. Lo strumento del giudizio di ragionevolezza è molto utile per consentire alla Corte flessibilità di analisi e di decisione in situazioni complesse e mutevoli, in cui la riconduzione ad unità di discipline normative frammentarie non può essere realizzata con mezzi logici e formali, ma con ragionamenti di tipo empirico, legati alla concretezza storica dell’ordinamento. […] Altro problema è quello relativo all’applicabilità del principio di eguaglianza formale a situazioni di fatto diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 3. Ad esso va data soluzione positiva ove si considerino le ragioni storico-politiche che hanno indotto il Costituente a precisare le situazioni che non ammettono disparità di trattamento ed ove si rifletta che la legge può operare discriminazioni fra i cittadini che si trovino in situazioni diverse da quelle previste nell’art. 3 o parificarli fra loro tutte le volte che la disparità o la parità di trattamento trovino il loro fondamento in motivi logici e razionali o si rendano necessarie per il perseguimento di fini costituzionali. Quanto, poi, ai destinatari della norma, sembra che essa si rivolga non soltanto al legislatore ma anche agli amministratori ed ai giudici che sono chiamati ad osservarla, nell’esercizio del loro potere discrezionale, in sede di attuazione e di applicazione (e, dunque, di interpretazione) della legge. Essa trova applicazione, inoltre, anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni di fatto e nei rapporti di diritto privato, soprattutto quando questi si svolgano nell’ambito di formazioni sociali, intervenendo in tal caso il principio contenuto nell’art. 2 Cost., secondo il quale “i diritti inviolabili dell’uomo” (dei quali la eguaglianza costituisce il presupposto essenziale) sono in esse riconosciuti e garantiti (MORTATI).
L’eguaglianza sostanziale. Il passaggio dallo Stato di diritto (che vede affermato il principio dell’eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini) allo Stato sociale è segnato, nella nostra Costituzione, dal II comma dell’art. 3, che enuncia uno dei principi fondamentali in essa contenuti e che assume il valore di canone interpretativo dell’intero sistema. Il principio di eguaglianza formale rischierebbe, infatti, di rimanere (almeno in parte) una pura affermazione teorica se non fosse integrato da quello di eguaglianza sostanziale. La lettera dell’art. 3, comma II, è, al riguardo, molto chiara: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il Costituente ha cioè riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell’eguaglianza giuridica dei cittadini (art. 3, comma I), quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la loro libertà ed eguaglianza, impedendo che siano effettive; ed ha, pertanto, coerentemente assegnato alla Repubblica (vale a dire al legislatore ed a tutti i pubblici poteri) il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini (ed, in particolare, i lavoratori che si trovino in situazione di inferiorità a causa delle loro condizioni economiche e sociali) siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione. Che valore ha, infatti, riconoscere il diritto al lavoro (art. 4), quando, di fatto, esistono larghe sacche di disoccupazione; […]. Il carattere innovativo del principio in esame dovrebbe, a questo punto, apparire evidente. Esso mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese in un regime di effettiva libertà ed eguaglianza, di modo che le discriminazioni fra i cittadini si operino non a causa delle loro condizioni economiche e sociali bensì soltanto per le loro capacità naturali […]. Il principio di eguaglianza sostanziale ha carattere programmatico; esso, cioè, si indirizza al legislatore ed agli altri pubblici poteri, non soltanto dello Stato-soggetto ma anche degli enti – soprattutto territoriali, per le competenze ad essi attribuite (si pensi, in particolare, alle regioni) – diversi dallo Stato e li impegna a porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i fini da esso indicati (od a non porre in essere misure contrastanti con il raggiungimento di detti fini). Ciò, però, non sminuisce per nulla il suo significato. Ed, infatti, se la Costituzione si fosse limitata a statuire – come conseguenza di un diverso modo di intendere il valore della persona umana e l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese – il principio dell’eguaglianza formale (proprio, come si è detto, della società liberale ottocentesca), noi avremmo avuto un diverso tipo di Stato. Fondato, sì, sul diritto, ma non giuridicamente impegnato ad eliminare – mediante la sua azione – le condizioni di privilegio e ad assicurare la piena e libera espansione della persona umana, ponendo a tal fine le necessarie premesse, vale a dire la liberazione dal bisogno, l’eguaglianza sostanziale, la partecipazione effettiva di tutti i cittadini alla vita associata. Il principio in esame viene, inoltre, precisato in tutta una serie di norme che valgono sia a meglio specificarlo in relazione a determinate situazioni, sia a porre alcuni limiti all’autorità privata a tutela della libertà e della dignità della persona umana e per stabilire equi rapporti sociali, sia, infine, a imporre a carico dello Stato obblighi a favore di categorie di cittadini che si trovino in particolari condizioni di inferiorità economica e sociale. (Temistocle Martines, Giuffrè 1997) Ultimi 5 post
La fodera del mondo!
Quando moriro', vedro' la fodera del mondo. L'altra parte, dietro l'uccello, la montagna, il tramonto. Il vero significato che vorra' essere letto. Cio' che era inconciliabile, si conciliera'. E sara' compreso cio' che era incomprensibile. Ma se non c'e' una fodera del mondo? Se il tordo sul ramo non e' affatto un segno ma solo un tordo sul ramo, se il giorno e la notte si susseguono senza badare ad un senso e non c'e' nulla sulla terra, oltre questa terra? Se cosi' fosse, resterebbe ancora la parola suscitata un giorno da effimere labbra, che corre e corre, messaggero instancabile, nei campi interstellari, nei vortici galattici e protesta, chiama, grida. (C. Milosz) Lettura sull'Indifferenza
INDIFFERENTI - Antonio Gramsci Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che "vivere vuol dire essere partigiani" (1). Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E' la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere.
Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. "La Città futura", pp. 1-1 Raccolto in SG, 78-80.
(1) Cfr. Friedrich Hebbel, Diario, trad. e introduzione di Scipio Slataper, Carabba, Lanciano 19I2 ("Cultura dell'anima"), p. 82: "Vivere significa esser partigiani" (riflessione n. 2127). Questo stesso pensiero di Hebbel era stato pubblicato nel numero del "Grido del Popolo" del 27 maggio 1916, insieme con le seguenti due "riflessioni" tratte dalla medesima opera: " 1. Un prigioniero è un predicatore della libertà. 2. Alla gioventù si rimprovera spesso di credere che il mondo cominci appena con essa. Ma la vecchiaia crede anche più spesso che il mondo cessi con lei. Cos'è peggio? "
Pippo non lo sa
Pippo non lo sa, (Kramer - Sartelli - Panzeri, rivisitata) |
dom, 20 dicembre 2009 23:06
Domani
Mi piacerebbe incontrarti ovunque, riconoscere il tuo sorriso, e poi chiamarti, urlando il tuo nome con passione e rabbia, e guardare il tuo corpo agile rincorrere un pallone. Vedresti una donna piangere e poi ridere. E allora sì, avrebbe un senso anche il bestemmiare. mar, 03 febbraio 2009 15:28
I 'propri' gatti
Eccoti accontentata, amica mia! Il nostro micio più bello (foto) e il nostro micio bravo (testo). Per quanto riguarda la foto non è delle migliori ma è l’unica che manca nel nostro blog. Le altre, reperibili su internet, le abbiamo postate già tutte. Baci Alice ---
Englaro, Cappato: i 'lefebvriani' della politica sanno di poter contare sui propri 'papi'
Roma, 3 febbraio 2009
• Dichiarazioni di Marco Cappato, deputato europeo radicale, Segretario dell'Associazione Luca Coscioni
Sono tornati. Con le loro bottigliette d'acqua, coreografico insulto alla verità di Eluana, della sua condizione di coma permanente mantenuto per 18 anni con tutti gli ausili artificiali e invasivi che ne straziano il corpo, sono tornati gli ultras della "morte naturale".
Quello però che davvero spaventa - e non per Beppino Englaro, ma per il futuro di questo nostro Paese - non sono loro, ma il circo televisivo scatenato per consentire ai "Lefebvriani" della politica italiana e vaticana di continuare a fare fino all'ultimo i parassiti del dramma della famiglia Englaro.
I vari Sacconi, Roccella, Binetti, Bertolini, Quagliariello, Gasparri e gli altri sanno di poter osare le azioni e affermazioni più empie ed estreme, come chiamare "cibo e acqua" il trattamento inflitto contro la volontà di Eluana, definire "assassinio" la fine di una tortura, chiamare "eversivo" un giudice che chiede l'applicazione di una sentenza, invocare i "diritti dei disabili" per negare i diritti costituzionali a una persona non più capace di intendere e di volere, minacciare con ministeriale violenza una struttura sanitaria. Proprio come i Lefebvriani riammessi da Ratzinger, anche i "Lefebvriani" della politica sanno di poter contare sui propri piccoli "Papi", i quali hanno soprattutto la preoccupazione di tenerseli stretti dentro le rispettive "Chiese", dentro i partiti senza democrazia. mar, 12 agosto 2008 14:38
Alice in vacanzaSono ancora in vacanza. Il mare è splendido, l’acqua caldissima, il sole picchia. Avevo deciso di non farlo e invece: ho portato il pc in spiaggia. Anzi, per dirla tutta e bene ho resistito 10 giorni senza aprire questa scatolina e oggi vi ho ceduto come alla più gradevole delle tentazioni. Quando tornerò a casa vi racconterò dettagliatamente le mie giornate “di sole e di azzurro” (ho appunto un diario di bordo, a bordo); per ora vi dico che ho cambiato meta all’ultimo momento, in quanto originariamente si doveva andare a Dublino da Pino. Eh sì, organizzare le vacanze, mettere insieme i bisogni e sogni di tanti, nonché le esigenze… è una vera noia. Mentre partire e tornare è un lampo. Un frammento di stella che cade. Toh, sono già trascorsi 10 giorni. Dunque, dicevo… abbiamo cominciato così: “Tu dove vai in vacanza?” “Io in Grecia!” “Io a Madrid.” “Io a Lampedusa.” “Uh, siamo vicini: io a Lamedusa!” “Io a Dublino da Pino!” “Cazzo!!! A Dublino da Pino. Perché non ci abbiamo pensato anche noi?” “Pino vive a Dublino.” “Tu sei amico di Pino: studia o lavora a Dublino?” “Pino a Dublino? No, ti sbagli. Pino non è mai stato a Dublino.” “Come no? Sta a Dublino, Pino.” “ ‘Eglielo’ Pino. Chiediamogli di Dublino!” “Io a Dublino? Chi ti ha detto questa fesseria?” “Come mi viene in mente? Tu non sei Pino che vive a Dublino?” “No. Mai stato a Dublino.” “Oh, San Crispino.” Su questa base poco solida è iniziata la nostra vacanza, senza pensieri… erano già morti ieri. Però basta. Ho deciso di raccontare tutto poi. Anche perché la batteria del portatile non dura tantissimo e ho già impiegato un secolo per scaricare l’Agenda Coscioni in formato pdf, visto che quella cartacea arriva a casa e io sono lontana. Voglio postare la “Replica al direttore del Riformista” di Marco Cappato, che non è proprio recentissima (p. es. Eluana) ma gradevolissima da leggere. “Sulla vita niente leggi?” “Purtroppo ci son già!” Una lettera “l’auto-eutanasia di mia madre” (uscita su Agenda Coscioni di luglio), non pubblicata dal Riformista esce poi in prima su Repubblica*. Secondo il direttore Polito sono storie che si risolvono già oggi e non hanno bisogno di una legge. *postilla mia personalissima: proprio ieri mi faceva notare il mio amico di ombrellone (poraccio si è preso uno strano eritema da esposizione al sole!), sempre molto aggiornato (grazie ai vari quotidiani on-line) che il giornale La Repubblica, appunto, è stato l’unico a pubblicare le foto della prostituta malmenata dai vigili urbani. Aspe’ che prendo la foto della sventurata.
Detto questo, continuiamo con la replica di Marco Cappato (toh, mettiamo pure la foto, se non altro perché è un'immagine più "sorridente" di quella precedente!
Caro Direttore, Quindici anni di carcere. Ecco la prima cosa che hanno in comune le storie che girano intorno alla parola “eutanasia”, se con questa intendiamo non un concetto giuridico (che infatti non è mai menzionato dal nostro ordinamento), ma la scelta di una “buona morte”. I Quindici anni di carcere per omicidio del consenziente sono la minaccia che pende su tutti coloro – medici, familiari, amici, nemici – che “aiutano” quelle persone. La seconda cosa che hanno in comune quelle storie sono le scelte, drammatiche, che investono sempre più le fasi finali (sempre più lunghe della vita), indipendentemente dalla “tecnica” necessaria per realizzarle. Lei Direttore, vuole lasciare le cose come stanno. Dopotutto, si potrebbe dire, Piergiorgio Welby ha ottenuto di interrompere le terapie; Beppino Englaro è stato autorizzato a interrompere l’alimentazione di Eluana; una signora a Modena ha nominato un amministratore di sostegno che ha impedito la tracheotomia necessaria per farla vivere contro la propria volontà; Giovanni Nuvoli ha ottenuto di essere lasciato morire. E chi invece vuole vivere può – sanità permettendo – vivere. Lasciamo le cose così, dunque? No. No, perché il radicale Welby ha mosso “il mondo” per tre mesi prima di trovare un medico (su 400.000 in Italia) disposto ad aiutarlo, e quel medico ha aspettato un anno prima di uscire innocente dalle aule dei tribunali, mentre se avessero agito i medici belgi pronti a somministrare una dose letale, sarebbero stati condannati al carcere; no, perché Beppino Englaro di anni ne ha aspettati Sedici, e se si fosse mosso prima avrebbe rischiato quindici anni di carcere; no, perché la Signora di Modena ha avuto la fortuna di trovare un magistrato pronto e sensibile, altrimenti ora avrebbe un tubo non-voluto in gola; no, perché Giovanni Nuvoli si è dovuto uccidere da solo autosospendendosi cibo e acqua per otto giorni visto che i carabinieri avevano fermato l’anestesista radicale Tommaso Ciacca, il quale affrontava il rischio di… quindici anni di carcere! Caro Direttore, Lei ha scritto che la scelta della madre malata che si toglie la vita è individuale e “tragicamente libera. E precisa: “quando il malato è ancora in grado di fare da sé…”. Ma quando non è in grado di fare da sé? Davvero Lei vorrebbe far dipendere tutto dal fatto che la persona ha ancora in sé un briciolo di energie per suicidarsi? Distinguere è bene, certo. Distinguere tra interruzione delle terapie, testamento biologico, suicidio assistito, suicidio, e le altre categorie che si possono individuare. Alla base di queste scelte c’è però il dovere, per lo Stato, di distinguere soprattutto tra una scelta libera e responsabile e una imposizione (di vita o di morte che sia) subita da altri: che siano medici ideologizzati o parenti ingordi. Da una parte c’è la “buona morte”, dall’altra c’è l’eutanasia clandestina, l’omicidio o l’accanimento tecno-sanitario. Distinguere per legge non è “burocratico”, ma è necessario per proteggere il cittadino da violenze, da suicidi di disperazione, da “cattive morti” che un aiuto della legge e dello Stato potrebbe trasformare sia in vite decenti che in buone morti, o “morti opportune”, come le chiamava, con Jacques Pohier, Piero Welby. Proprio come Lei, la legge italiana oggi non distingue sulla base della scelta (se è libera o no), ma sulla “tecnica”. Se il medico di Welby avesse usato qualche milligrammo in più di anestetico, sarebbe diventato un omicida. Se con Nuvoli un farmaco letale avesse interrotto la sua agonia di fame e di sete, sarebbe stato un omicidio, così come se qualcuno ritenesse che quella di Eluana ora non debba essere trasformata in “agonia dell’agonia”, con lunghi giorni di fifoserie politico-religiose, ma medicalmente terminata in pochi attimi (dopo Sedici lunghi anni). Direttore, scrivere che “nessuna legge umana può regolare la morte”, e al tempo stesso chiedere che “le cose restino come stanno”, è semplicemente contraddittorio. Le leggi già ci sono: sono cattive leggi delle cattive morti, che ammettono eccezioni soltanto da parte di persone particolarmente preparate, agguerrite o fortunate. Ecco perché le buone leggi servono, e non ci si può girare dall’altra parte. Ora scusatemi ma ho da fare. Mi devo proprio girare dall’altra parte. C’è il mio vicino di ombrellone (non quello di cui vi parlavo prima) che mi attizza tanterrimo. Mmmhhh. ven, 21 dicembre 2007 13:03
Alice e il gabbianoCiascuno di noi è, in verità,
La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in catene. Qualcuno sulla pagina del mare traccia un segno di vita, figge un punto. Raramente qualche gabbiano appare. (Mario Luzi) gio, 20 dicembre 2007 08:14
A cosa pensi?“… C’erano tutte quelle cose lì. Lei scriveva quasi ogni giorno e poi lasciava in giro il diario. Lo faceva apposta, voleva che io lo leggessi. E io lo leggevo. Poi lo rimettevo a posto. Non ne parlavamo mai, ma tutt’e due sapevamo. Andò avanti così per un bel po’. Era molto più che dormire insieme, o fare l’amore. Era una cosa molto intima, capisci?” All’ultima pagina c’era questa domanda: “Quali sono i pensieri di un uomo la mattina del giorno in cui decide di morire?” lun, 23 luglio 2007 13:54
"dolce" epilogo
La decisione è del gup di Roma Zaira Secchi Welby, prosciolto medico che staccò la spina L'anestesista Mario Riccio, che interruppe la ventilazione meccanica sollevato dall'accusa di «omicidio del consenziente» ROMA - L'anestesista Mario Riccio che interruppe la ventilazione meccanica aiutando Piergiorgio Welby a morire è stato prosciolto dall'accusa di «omicidio del consenziente». La decisione è del gup di Roma Zaira Secchi, la quale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Francesca Loi e del difensore di Riccio, Giuseppe Rossodivita, ha dichiarato il non luogo a procedere contro il medico perché il fatto non costituisce reato. «IL FATTO NON COSTIUISCE REATO» - Non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. È la formula utilizzata dal gup Secchi per sentenziare il proscioglimento di Mario Riccio. In pratica, il giudice ha stabilito che Piergiorgio Welby aveva il diritto di chiedere di interrompere il trattamento medico cui era sottoposto, e l'anestesista che interruppe la ventilazione artificiale aveva il dovere di assecondare questo diritto. Piergiorgio Welby, affetto da una grave forma di distrofia muscolare, morì a Roma nel dicembre scorso. «UN DIRITTO «SENTENZA IMPORTANTE» - «Era un dovere di Riccio - ha detto a conclusione dell'udienza l'avvocato Giuseppe Rossodivita, difensore dell'anestesista - staccare il respiratore perché così aveva chiesto il paziente. È una sentenza molto importante che riconosce il diritto del malato di rifiutare la terapia o la prosecuzione di terapie non volute». «ADESSO SI DECIDA SU TESTAMENTO BIOLOGICO» - «Spero che adesso il Parlamento riesca a fare qualcosa per il testamento biologico. Lo chiedo con forza a nome di Piergiorgio». Così la moglie di Welby, Mina, al termine dell'udienza preliminare che ha prosciolto l'anestesista Riccio. 23 luglio 2007 sab, 07 luglio 2007 08:13
Rileggiamolo. Le stelle sono chiare!Welby: il 23 luglio audizione moglie
Nell'ambito dell'inchiesta sull'anestesista Mario Riccio (ANSA) - ROMA, 6 LUG - La moglie di Welby sara' interrogata il 23 luglio dal gup Secchi che deve decidere se Mario Riccio deve essere prosciolto o processato. L'anestesista, che interruppe la ventilazione meccanica aiutando Welby a morire, e' accusato di 'omicidio del consenziente'. Oggi si e' tenuta una nuova udienza e il giudice ha anche deciso di acquisire al fascicolo dibattimentale la lettera che Welby scrisse al presidente della Repubblica, nonche' copia del libro 'Lasciatemi morire'. Tag:
piergiorgio welby
lun, 02 aprile 2007 08:04
WelbyWelby: Gip di Roma rigetta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.
Roma, 1 aprile 2007 In data odierna i Carabinieri di Cremona hanno notificato al dr. Mario Riccio l’invito ad eleggere domicilio e nominare un difensore di fiducia in relazione al procedimento relativo alla morte di Piergiorgio Welby, per il quale la Procura di Roma, in ottemperanza a quanto disposto dal GIP dr. La Viola, ha proceduto all'iscrizione del nominativo del medico nel registro delle notizie di reato con l'ipotesi di "omicidio del consenziente". Il GIP, infatti, nei giorni scorsi, non ha ritenuto di dover dar seguito alla richiesta di archiviazione avanzata in data 6 marzo 2007 dal Sostituto Procuratore dr. Gustavo De Marinis, controfirmata dal Procuratore Capo della Repubblica di Roma dr. Giuseppe Ferrara ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'iscrizione del dr. Mario Riccio nel registro degli indagati cosicché allo stesso sia garantito di poter interloquire, con la necessaria difesa tecnica, in sede di udienza camerale che verrà fissata nei prossimi giorni ed all'esito della quale lo stesso GIP dr. La Viola deciderà se archiviare il procedimento, ordinare al PM di effettuare ulteriori indagini oppure ordinare al PM di formulare coattivamente l'imputazione a carico del medico. La Procura di Roma, richiedendo l'archiviazione del procedimento "atti relativi alla morte di Piergiorgio Welby", aveva ribadito che a proprio avviso - anche a seguito degli accertamenti compiuti in sede di Consulenza Collegiale Medico-legale che avevano escluso qualsiasi rilievo causale della sedazione in relazione al decesso - non era ravvisabile alcuna ipotesi di reato nei fatti accaduti la sera del 20 dicembre 2006. Il dr. Mario Riccio ha nominato proprio difensore di fiducia l'Avv. Giuseppe Rossodivita.
Speravo si trattasse di un pesce d'aprile e invece.... è solo procedura penale. Nei vari comunicati è stata fatta un po' di confusione riguardo la richiesta di archiviazione chiesta dal P.M. ma fatto sta che nessun rimprovero può essere mosso al dr. Mario Riccio per violazione delle regole dell'ars medica e di conseguenza se ne esclude la colpevolezza. mer, 17 gennaio 2007 08:14
"Aiutateci a morire": Ellen Bergman e Fabio RidolfiLa moglie di Bergman: aiutatemi a morire
In Svezia un caso Welby riapre il dibattito sull'eutanasia dom, 24 dicembre 2006 19:50
Le quattro stagionitrascorse.... cercando di immaginare un gabbiano... sogni paralleli; vite simili e diverse; tanta solitudine nel cuore, mentre una bara si allontana, la musica si alza... [...] ven, 22 dicembre 2006 15:55
"sedicimila" giorni circa...
Nel 1963 Un medico disse "non supererai i vent'anni". Distrofia muscolare progressiva (...). La malattia precede inesorabile. Negli anni Ottanta vi è un ulteriore... [...] ven, 22 dicembre 2006 08:50
E' bello leggere ancora il tuo nome....su questo forum... Un caro abbraccio alla metà del tuo cielo! gio, 21 dicembre 2006 08:13
Ciao Welby,
Grazie! mar, 19 dicembre 2006 18:48
Puzza di bruciato!! Si stava, forse, mettendo male per il "cacaleggi"?Urlando contro il muro!
Caso Welby: la Procura di Roma ricorre contro l'ordinanza del... [...] sab, 16 dicembre 2006 08:16
Signor giudice.. le stelle sono chiare...
Conversazione telefonica con Marco Pannella
Welby: «Sono stremato»
«Non posso andare avanti». Il leader dei radicali: «Sta... [...]
gio, 14 dicembre 2006 14:18
Sabato notte...Sabato notte in tutte le piazze d'Italia una veglia con Piergiorgio Welby
mer, 13 dicembre 2006 08:04
Le prigioniboicottano le menti, rendono inutile ogni segnale, farebbero pensare chiunque ma non l'uomo che ha l'arma per difendere quel tuo dolore così forte che non lascia fiato nemmeno a chi legge e trema con te. E' inutile il cibo in un giorno così, in... [...] mar, 05 dicembre 2006 08:45
Caro dottoreLe scriminanti non codificate: si intendono per cause di giustificazione non codificate o tacite le scriminanti non previste espressamente dalla legge e che hanno come effetto di rendere lecite talune condotte, astrattamente costituenti reato, pur in assenza di una norma giustificatrice che... [...] dom, 03 dicembre 2006 17:05
Noi chiederemo"Noi chiederemo (ognuno con il suo piccolo o grande sforzo!) almeno fino a quando l'ingiustificabile silenzio dell'Uomo CESSERA'!!" sab, 02 dicembre 2006 10:27
Lasciatemi morire |
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Diario di un digiuno
Diario di un digiuno
Marco Pannella
Nota editoriale a cura di Albert Gardin
Il 15 dicembre 1972 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge sull’obiezione di coscienza: un nuovo diritto civile è stato faticosamente affermato in Italia! Protagonista di questa battaglia è la pattuglia radicale guidata da un uomo eccezionale: Marco Pannella. Era dal 1949 che ci si batteva per il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza; da allora i tribunali militari italiani continuavano a mietere condanne di quanti si rifiutavano di indossare l’uniforme. Fu una mozione della più piccola formazione politica italiana, il partito radicale, a decretare la fine di questo stato di cose: “digiuno ad oltranza per liberare gli obiettori di coscienza”. Il 1° ottobre 1972 si passò dal detto al fatto. Ricordo ancora che in pochi attimi, tra i militanti radicali che frequentavano la caotica – perché attivissima – sede del PR di via Torre Argentina 18 a Roma, venivano reclutati i nuovi digiunatori. Tanti non sapevano o non ricordavano che quel giorno doveva avere inizio quella nuova lotta, ma accettavano con entusiasmo di far parte della cordata kamikaze. S’incominciò così; giorno dopo giorno la battaglia si gonfiò, prese importanza, divenne determinante. In quaranta giorni di digiuno – trentanove per la precisione – si riuscì a mettere il Governo ed i partiti con le spalle al muro, a far approvare dal Parlamento la legge sull’obiezione di coscienza. Ancora una volta i radicali “fra l’indifferenza della comunità nazionale”, come titolava allora “L’Espresso”, erano riusciti a strappare al regime una riforma civile. Il diario di Marco Pannella costituisce un prezioso documento storico che ci permette di ricordare, o di capire, la genesi dei processi di trasformazione in senso civile del nostro sistema. E’ un documento che va letto anche in una altro modo: non solo storico ma politico; esso rappresenta una sezione precisa dell’azione di Marco Pannella: pensiero, alleanze, mezzi politici, strategia, valori, ecc. E non è poco, se è vero – come io credo – che Marco Pannella, pur essendo personaggio notissimo, rimane paradossalmente sconosciuto dal punto di vista filosofico, in senso lato del termine. L’edizione di questo diario, come scopo non secondario, vuole contribuire a far conoscere più da vicino un protagonista della scena politica italiana ed internazionale, nelle sue dimensioni reali, nella sua “giornata tipo”.
(“diario di un digiuno”, Editoria Universitaria Venezia, 1994) Delitto e castigo
In Delitto e castigo confluiscono tutte le problematiche che avevano tormentato Dostoevskij: i conflitti e problemi di tipo sociale (l’alcolismo, la prostituzione, la miseria, l’usura, l’inurbamento, etc.); le questioni etiche (il problema del bene e del male, dell’autorità e del diritto, della giustizia, del delitto e del castigo, del potere dell’uomo sull’uomo, e così via); la questione dell’onirico e dello strano, che irrompe sulla scena dei sogni, nei deliri e nelle conversazioni deliranti disseminati nell’opera. Grande attenzione è dedicata all’annotazione del poco cibo che circola in Delitto e castigo: nei tre giorni precedenti il delitto Raskòl’nikov, privato del vitto dalla padrona di casa, inghiotte in tutto qualche cucchiaiata di minestra, qualche sorso di tè, un piròg salato, e beve un bicchiere di birra e della vodka, poca. A questo stato di semidigiuno, dopo il drammatico quarto giorno caratterizzato dalla visita del commissariato e a Razumichin e dal manifestarsi della malattia di Raskòl’nikov, fa seguito la fase culminante della malattia stessa e del delirio, anch’essa della durata di tre giorni, nel corso dei quali Raskòl’nikov digiuna completamente. Le giornate successive restano in tono col panorama alimentare fin qui descritto, ai limiti della sopravvivenza, ed è proprio quest’anoressia indotta che consente lo svilupparsi abnorme del pensiero, l’attività frenetica e incontrollata della mente, l’insorgere del delirio, della visione. La fame diventa così uno strumento di esplorazione, una delle tante sonde utilizzate da Dostoevskij per scandagliare la realtà. Raskòl, in russo, significa “scisma”, ed è il termine col quale si indica la grande frattura apertasi nel Seicento all’interno della Chiesa ortodossa russa. A seguito di tale scisma si venne a formare una sorta di religione parallela, disseminata per tutta la Russia, per tutte le classi sociali, anche se era generalmente nel popolo che trovava le sue radici più profonde e più vive. I raskòl’niki, o “vecchi credenti”, osservavano rigorosamente i rituali precedenti alla Riforma, rifiutavano le riforme della Chiesa ufficiale, ed erano pronti a qualsiasi sacrificio e a subire qualsiasi persecuzione pur di restare fedeli alle loro convinzioni. Ancora oggi è ignota la sorte dei milioni di vecchi credenti scomparsi nei lager staliniani, in quanto potenziali portatori di dissenso e di rigore morale. In Delitto e castigo Raskòl’nikov si porta dunque nel cuore, nel nome stesso, l’idea dello scisma: Raskòl’nikov è lo “scismatico”: ma da chi, e da che cosa? E perché? Nel romanzo il termine “scismatico” ricorre a proposito dell’imbianchino Mikolka, un mite personaggio coinvolto casualmente nel delitto (raccoglie un paio di orecchini caduti a Raskòl’nikov dopo l’omicidio della vecchia, e cerca di venderli) e sconvolto a tal punto dagli avvenimenti da arrivare ad autoaccusarsi dell’omicidio, Mikolka è indicato col termine raskol’nik, anche se di un tipo particolare (si tratta infatti di un settario), e tra lui e Raskòl’nikov si viene a creare fin dall’inizio un legame particolare. … Ma radicalmente diversa è la reazione psicologica di fronte al delitto. La grande rimozione di Raskòl’nikov, che fino all’ultimo respinge e non comprende l’idea della colpa, sembra passare, capovolta, sulle spalle di Mikolka, che del delitto non commesso si fa carico, inventando circostanze e prove atte a provarne la colpevolezza, e questo per portare a compimento la sua teoria, la sua impresa, per affermare la necessità della sofferenza e dell’accettazione della sofferenza. Nei due scismatici il passaggio dalla teoria alla prassi prende forme e dà risultati diversi. Se per Raskòl’nikov tale passaggio è fallimentare (“Ha ucciso, ma non è nemmeno riuscito a rubare”…), in Mikolka il passaggio è trionfale, è il riscatto da un periodo esistenzialmente buio e lontano da Dio,, segnato dall’alcolismo e culminato in un tentativo di suicidio. Ma in che cosa consiste, dunque, lo scisma di Raskòl’nikov? La spaccatura che in lui si è generata è tra l’individuo e il genere umano. Anche prima di compiere il suo delitto Raskòl’nikov rifuggiva il prossimo: evitava i compagni, e andava progressivamente riducendo gli spazi di relazioni sociali… Nel delitto, Raskòl’nikov scopre la propria essenza di “pidocchio”, di insetto insignificante incapace di reggere fino in fondo la parte intrapresa, e quindi pura macchina distruttiva e sanguinaria, incapace di trasformare il male in bene, il sangue in beneficio. Quello che manca a Raskòl’nikov è proprio l’elemento rigenerante, è la capacità di trasformazione, che invece non è negata a Mikolka. … Se nei Fratelli Karamàzov il parricidio è il principio disgregatore della vita dei personaggi, il matricidio adombrato in Delitto e castigo ha invece la funzione opposta, ricompone la personalità scissa, placa lo scisma interiore tra l’individuo e la collettività. Grazie all’estremo sacrificio materno, il principio femminile, che in Dostoevskij spesso assume valenze altamente positive, redime effettivamente il delitto e mitiga il castigo: alla fine del tunnel della ri-generazione, Raskòl’nikov troverà Sònecka, “l’eterna Sònecka”, ferma accanto al portone dell’ospedale, mite paziente, sottomessa e pur portatrice di valori etici grandiosi. “Cercate di capirmi” scrive Dostoevskij nelle sue Note invernali su impressioni estive del 1863: “il sacrificio di tutto se stesso a beneficio degli altri, il sacrificio volontario, assolutamente cosciente e non costretto in alcun modo, è a parer mio il segno della massima evoluzione della personalità, della sua massima potenza, del suo massimo autocontrollo, della massima libertà della propria volontà.”
Frasi tratte dall’Introduzione di Serena Prina, al capolavoro di Dostoevskij “Delitto e castigo”, con uno scritto di Pier Paolo Pasolini, Oscar Mondadori "Prologo" di un libro che mi è rimasto dentro
Vi si racconta di un uomo (un campagnolo, lo definisce Kafka) che un giorno avverte l’esigenza di guardare in faccia la legge, di vedere com’è fatta. La legge abita in un palazzo ampio e maestoso; la porta è aperta, ma c’è un guardiano che sbarra il passo ai curiosi. L’uomo lo prega, lo blandisce, cerca di corromperlo: invano. “Del resto”, dice il guardaportone, “se anche ti lasciassi passare, in ciascuno dei saloni del palazzo incontreresti altri guardiani, molto più temibili di me. Io stesso non riesco a sostenere già la vista del terzo”. Però il campagnolo non si dà per vinto, e decide d’aspettare; passano così giorni, mesi, anni. Quando l’uomo, ormai diventato molto vecchio, sta infine per morire, trova la forza di rivolgere un’ultima domanda al suo avversario: gli chiede come mai in tutto quel tempo nessun altro abbia cercato di giungere al cospetto della legge, che pure dovrebbe essere accessibile ad ognuno e da ognuno conosciuta. “Da qui non potevi entrare che tu solo”, risponde il guardaportone “perché quest’ingresso era destinato proprio a te. Adesso posso chiuderlo”. Quella porta – si direbbe – rimane ancora inesorabilmente chiusa; e non soltanto per i più umili e incolti, bensì pure per gli stessi addetti ai lavori, per gli avvocati, per gli uomini di legge. Nel 1992 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso un appello per la restituzione di qualche grado di certezza alla legislazione tributaria, dove di certezza ce n’è talmente poca che le stesse leggi tributarie dichiarano di non applicarsi ai casi maggiormente controversi; quattro anni prima la Corte costituzionale – dinanzi al caotico succedersi di normative mal formulate e perciò mal applicate dagli organi amministrativi e giudiziari – aveva sancito la resa dello Stato, rinunziando a pretendere il rispetto del principio sul quale riposa l’autorità di ogni ordinamento giuridico di questo mondo: ignorantia iuris non excusat. Viceversa l’ignoranza del diritto “scusa”, ha dovuto ammettere la Corte: o perlomeno costituisce un’esimente quando il fatto illecito sia previsto da norme tanto intricate da non lasciarsi decifrare. Tant’è che in circostanze simili le nostre due più alte magistrature amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti) hanno assolto sia funzionari sia politici accusati di aver provocato un danno all’erario, sottoscrivendo atti illegittimi. Non è più in questione allora la critica verso il linguaggio oscuro e involuto del diritto, verso i suoi troppi tecnicismi, che dai tempi di Montaigne in poi ha risuonato molte volte nella cultura occidentale: in Italia (ma non solo; e in questo caso il male comune non consola) il sistema giuridico parrebbe piuttosto popolato da fantasmi, che della legge hanno l’apparenza, ma non anche il corpo, la sostanza. Non c’è sicurezza circa la quantità delle norme in vigore; circa i loro reciproci rapporti; ed ovviamente circa il significato che esse assumono, di per sé considerate ovvero lette in relazione alle altre norme. Insomma la legge è malata, e in modo grave. Di più: questa malattia ha ormai messo in crisi il rapporto fra le istituzioni e i cittadini, alimentando un sentimento di disaffezione e di ripulsa verso tutto ciò che è pubblico, di tutti. Uno Stato arcigno e tiranno lo si può combattere, uno Stato amico lo si serve, se necessario, anche con le armi; ma di uno Stato che non si sa che cosa vuole, in ultimo ci si disinteressa e basta. Non gli si dà più ascolto, e ciascuno fa per conto proprio. Non c’è davvero nessun nesso fra la condizione di degrado nella quale ormai cronicamente versa la legislazione italiana e l’evasione fiscale, che da noi è tra le più elevate nel mondo industrializzato? Ed è ancora un’altra coincidenza che i tempi della giustizia in Italia si siano allungati in modo insopportabile, tanto da farci meritare la censura di vari organismi internazionali? Per dirla con una battuta: il sacrificio di Socrate, che scelse di morire pur di non infrangere la legge, è un momento fra i più alti nella storia dell’umanità; ma Socrate avrebbe bevuto egualmente la cicuta se le norme che gli fu rimproverato di violare fossero state ambigue, incerte, altalenanti? Si suole ripetere che l’uscita dal mondo del pressappoco, e al contempo l’ingresso nell’universo della precisione, risalgono al XVII secolo; dopo d’allora la scienza ha celebrato ovunque i propri fasti, sino a permettere l’edificazione di una società altamente tecnologica qual è quella in cui viviamo. Ciascuno può sperimentare tuttavia come ciò non abbia impedito affatto la degenerazione delle nostre leggi, quantomeno rispetto al modello di chiarezza progettato nell’epoca dei lumi. In qualche misura certamente ciò dipende dalla pochezza del linguaggio, che è poi la materia prima di cui sono fatte le leggi: diceva Borges (attribuendo però il concetto a un altro, com’era del resto suo costume) che accadono più cose in dieci minuti di quante possa esprimere l’intero vocabolario di Shakespeare. In parte ciò dipende inoltre dalla complessità dei rapporti e dei fenomeni che oggigiorno la legge deve regolare; e anche questo è un prezzo versato sull’altare del progresso. Bisognerà dunque rassegnarsi a un diritto capriccioso e impenetrabile come il dio Siva venerato dagli indù? Può darsi; ma intanto questo stato di cose stimola una folla di domande. Per gli studiosi: dov’è situata la soglia che divide la legge chiara da quella oscuramente formulata? E cosa accade quando il diritto oltrepassa questa soglia? Per i politici: come porre rimedio ai molti guasti della legislazione? E infine per tutti noi, quali semplici utenti del diritto e “cittadini”: come difendersi di fronte a normative irte di trabocchetti e doppifondi, che sembrano fatte apposta per scoraggiare chi in buona fede intenda rispettarle? Ecco, è precisamente da quest’insieme di domande che prendono corpo le pagine che seguono: da un’esigenza e da questione, se si vuole, formali, nel senso che riguardano la legge non tanto per che cosa dice quanto piuttosto per come lo dice. Ma la forma, come osservava Montesquieu, è garanzia di libertà.
(Per continuare la lettura, anche in versioni aggiornate, "La legge oscura, Come e perché non funziona", Ainis, Laterza 1997) Interpretare
Il verbo “interpretare”, come i sostantivi “interpretazione” ed “interprete”, appartengono sia al linguaggio ordinario che a linguaggi tecnicizzati. Tra gli usi tecnicizzati sono molto importanti quelli propri del linguaggio giuridico (“interpretare una legge”, “interpretare una sentenza”, “interpretare un contratto”), del linguaggio critico-artistico (“interpretare una tragedia”, “interpretare una sinfonia”), del linguaggio psico-analitico (“interpretare un sogno”, “interpretare un lapsus”). L’attribuzione da parte dell’interprete a un documento legislativo del senso più immediato e intuitivo viene detta interpretazione “dichiarativa”. Il canone metodologico in claris non fit interpretatio prescrive di attenersi, ovunque sia possibile, se la lettera della legge non è oscura, ad una interpretazione dichiarativa. L’attività interpretativa – libera naturalmente a chiunque – assume valore vincolante soltanto quando sia compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale (c.d. interpretazione giudiziale). L’interpretazione della disposizione, attraverso cui il giudice giunge alla decisione del caso sottoposto al suo esame, svolge il suo ruolo autoritativo nei confronti delle soli parti del giudizio, che sono le sole destinatarie del provvedimento del giudice. Peraltro una sentenza è idonea ad assumere anche valore di precedente nei confronti di altri casi simili, in quanto l’interpretazione di una disposizione normativa sottesa alla sentenza e le argomentazioni logico-giuridiche che ne costituiscono la motivazione possono essere assunte a modello da parte di altri giudici a fini della soluzione di casi analoghi. Il valore di un precedente, nel nostro ordinamento, è però limitato alla persuasività logica ed argomentativa del criterio di decisione, poiché nessuna norma attribuisce ai precedenti giurisprudenziali forza vincolante ai fini della decisione di successivi casi analoghi; pertanto ciascun giudice è sempre libero di adottare l’interpretazione che ritenga preferibile, anche eventualmente in contrasto con pronunce della Cassazione, che è il massimo organo giudicante, o con una precedente prassi giurisprudenziale costante. Tuttavia l’interpretazione giudiziale ha di fatto sempre una notevole autorità a causa delle tendenze alla consolidazione della giurisprudenza che sono profondamente radicate ovunque i giudici sono professionali ed inquadrati in una magistratura istituzionalizzata come corpo, in qualche senso autonomo, dell’apparato burocratico… Già i Romani sottolineavano che scire leges non esta verba earum tenere sed vim ac potestatem; e l’art. 12, comma 1, disp. prel. cod. civ. espressamente impone di valutare non soltanto il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (c.d. interpretazione letterale), ma anche la ratio legis. (Andrea TORRENTE e Piero SCHLESINGER, in Manuale di Diritto Privato, XVIII Edizione, Giuffrè) Un film per tutti
Come
"E’ strano che cosa ti combina il tempo quando sei in prigione, puoi startene a fissare per ore il muro che gocciola, gocciola, gocciola, gocciola… Ti sembra un’eternità e poi in un batter d’occhio sono passati tre anni. Insomma, quello che voglio dire… no, non so che cazzo voglio dire…" (Nel nome del padre) "La cosa peggiore che può capitare ad un uomo che trascorre molto tempo da solo è quella di non avere immaginazione. La vita già di per sé noiosa e ripetitiva diventa, in mancanza di fantasia, uno spettacolo mortale." (Le conseguenze dell'amore)
Quando
Giorgio Gaber QUANDO SARO' CAPACE D'AMARE
Divieto di analogia in malam partem
Si discute attualmente, in Italia, se alla luce della L. 19 febbraio 2004 n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”), commetta un reato chi fa ricerca su cellule staminali embrionali, non prodotte nel nostro Paese, bensì importate dall’estero. La legge citata all’art. 13 co. 1, 4 e 5, vieta sotto minaccia di pena “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Ora, è plausibile che la ricerca sperimentale su cellule staminali embrionali (prodotte all’estero e importate in Italia) sia attività simile alla ricerca su embrioni e che le stesse motivazioni assunte a fondamento del divieto della ricerca su embrioni potessero suggerire al legislatore di vietare anche la ricerca su cellule staminali derivate da embrioni. Si tratta di situazioni simili, ma diverse: la cellula staminale è stata sì ricavata da un embrione, ma a quel punto l’embrione ha cessato di esistere. Il significato letterale della formula ‘embrione’, che compare nell’art. 13 della L. 40/2004, non può dunque essere dilatato sino a ricomprendere le ‘cellule staminali embrionali’. Pertanto, la ricerca su cellule staminali embrionali, non essendo stata prevista espressamente come reato dalla legge, è priva di rilevanza penale. Solo il legislatore potrebbe, eventualmente, colmare questa lacuna: se lo facesse l’interprete, violerebbe il principio di tassatività.
(Marinucci-Dolcini, Giuffrè, Milano 2006)
Maramaoooooooo!
Maramao perché sei morto,
( Autori: M.C. Consiglio - M. Panzeri - 1939 ) |
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