Alice guarda i gatti, e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta...Il 21 luglio 1953 Gaetano Salvemini scriveva su Il Mondo: "...La realta' e' che quando un clericale usa la parola liberta' intende la liberta' dei soli clericali (chiamata "liberta' della Chiesa") e non le liberta' di tutti. Domandano le loro liberta' a noi 'laicisti' in nome dei principi nostri, e negano le liberta' altrui in nome dei principi loro" (Dalla liberta' religiosa alla peste vaticana, Maurizio Turco). |
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I miei racconti
Raccolta dei miei racconti VAI AL blog TI AMO "...Benché il mio obiettivo sia comprendere l'amore, e benché io soffra a causa delle persone a cui ho concesso il mio cuore, vedo che coloro che hanno toccato la mia anima non sono riusciti a risvegliare il mio corpo, e coloro che hanno accarezzato il mio corpo non sono stati in grado di raggiungere la mia anima..." P. C. Mi piace leggere
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Tropico del...
E sentite questo: “Tutti mi cercano, tutti mi vogliono parlare, tutti chiedono di me a me e agli altri. Uno mi domanda come sto, se mi son rimesso, se mi è tornato l’appetito, se vado a far passeggiate; un altro mi chiede se lavoro, se ho finito quel tal libro, se ne comincerò uno nuovo.” “Quello sparuto scimmiotto tedesco vuol tradurre le opere mie: quella stravolta ragazza russa vuole che le scriva la mia vita; la signora americana vuol sapere le mie ultime notizie; il signore americano mi manda la carrozza alla porta perché vada a mangiare e a confidarmi con lui; il mio compagno di scuola e di chiacchiere di dieci anni fa vuole ch’io gli legga quel che via via scrivo; l’amico pittore pretende ch’io stia fermo davanti a lui per ore e ore a farmi il ritratto; il giornalista vuol sapere dove sto di casa; l’amico mistico in che stato è l’anima mia; l’amico pratico come è pieno il mio portafogli; il presidente della società ordina ch’io faccia un discorso; la signora spirituale si raccomanda ch’io vada a prendere il tè a casa sua più spesso che posso per conoscere il mio parere su Gesù Cristo e sul chiromante arrivato in questi giorni…” “Ma cosa son diventato, perdio! Che diritto avete voi altri d’ingombrar la mia vita, di rubare il mio tempo, di frugarmi nell’anima, di succhiarmi il pensiero, di volermi vostro compagno, confidente e informatore? Per chi mi avete preso? Son forse un attore salariato per recitare tutte le sere, dinanzi ai vostri musi da schiaffi, la commedia dell’intelligenza? Son forse uno schiavo comprato e pagato che debba inchinarmi ai vostri capricci di sfaccendati e offrire in omaggio tutto quello che so e fo?” “Io sono un uomo che vorrebbe vivere una vita eroica e render più sopportabile il mondo ai suoi occhi. Se in qualche momento di debolezza, di abbandono o di bisogno, scaglio nel mondo qualche sdegno raffreddato in parole, qualche sogno infagottato in immagini, pigliatelo o buttatelo via, ma non mi seccate.” “Sono un uomo libero; ho bisogno della libertà, ho bisogno di star solo, ho bisogno di rimuginare fra me e me le mie vergogne e le mie tristezze, di godermi il sole e i sassi della strada senza compagnia e senza discorsi, colla sola musica del mio cuore. Cosa volete da me? Quel ch’io voglio dire lo stampo; quel che voglio dare lo do. La vostra curiosità mi fa stomaco; i vostri complimenti mi umiliano; il vostro tè mi avvelena. Non debbo nulla a nessuno e ho da fare i miei conti soltanto con Dio; se esiste”.
Henry Miller, Tropico del cancro Il gatto
(foto di un tale)
Nel cervello mi passeggia,
così tenero è il suo timbro discreto;
Voce che penetra e stilla (Baudelaire, I fiori del male) Articolo 3
Il principio di eguaglianza
L’eguaglianza formale. A norma del I comma dell’art. 3 Cost., “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In via preliminare, va precisato che, sebbene soggetto lessicale della disposizione siano “tutti i cittadini”, è opinione ormai comune (confortata, d’altra parte, dal disposto dell’art. 2 Cost., a noma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) che soggetto giuridico siano anche, per alcune situazioni, gli stranieri e gli apolidi. La “pari dignità sociale” consacrata nella norma in esame sta a significare che non esistono più distinzioni in base al titolo, al grado od all’appartenenza ad una classe sociale (per cui, di conseguenza, la XIV disp. trans. e fin. dispone che “I titoli nobiliari non sono riconosciuti”) ma che l’unico titolo di dignità, in una Repubblica fondata sul lavoro, è ormai da rinvenire nello svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, comma II, Cost.). Il riconoscimento del principio di eguaglianza davanti alla legge (contenuto già nelle costituzioni liberali del 1800; v., ad esempio, l’art. 24 dello Statuto albertino: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge”) è adesso arricchito e rafforzato dalla previsione costituzionale delle situazioni di fatto alle quali deve essere applicato. Infatti, sia per la trascorsa esperienza autoritaria (si pensi alle discriminazioni, avvenute in regime fascista, sulla base dell’appartenenza alla razza ebraica o ad una minoranza linguistica, ovvero, ancora, per le opinioni politiche o per la fede religiosa) sia per l’evoluzione della coscienza sociale (che vede ormai le donne poste sullo stesso piano degli uomini), l’Assemblea costituente ritenne che fosse necessario prestabilire dei limiti ben precisi alla attività dei pubblici poteri, al fine di evitare incertezze interpretative, che sarebbero state sempre possibili qualora il principio fosse stato enunciato puramente e semplicemente, lasciando, per ciò stesso, un certo margine di discrezionalità al legislatore. Occorre, a questo punto, chiedersi quale sia il significato e la portata del principio di eguaglianza. Ora, la norma contenuta nell’art. 3, comma I, vale a statuire che il legislatore (ma – come vedremo – non esso soltanto) non può operare discriminazioni fra i cittadini (e, più generalmente, fra i soggetti dell’ordinamento), a seconda del loro sesso, della loro razza, lingua, religione, delle loro opinioni politiche e delle loro condizioni personali e sociali. Ciò non significa però – si badi bene – assoluta parità di trattamento, sia perché possono esistere circostanze obiettive che la impediscono sia perché la stessa Costituzione ha apportato delle deroghe al principio, ritenendo che esso dovesse cedere di fronte ad un altro valore riconosciuto prevalente. […] Il principio, inoltre, non può significare assoluta parità di trattamento anche perché, se così fosse, contraddirebbe se stesso. E’ evidente, infatti, che in tanto il principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Tuttavia, lasciare alla assoluta discrezionalità del legislatore la valutazione della diversità delle situazioni avrebbe potuto trasformare tale discrezionalità in arbitrio; senza dire che, in regime di costituzione rigida, le scelte del legislatore non sono del tutto libere nel fine ma sono vincolate alle disposizioni costituzionali ed al raggiungimento dei fini in esse determinati. Per cui la Corte costituzionale (che in un primo tempo aveva ritenuta legittima la disparità di trattamento in presenza di situazioni diverse, senza alcuna specificazione) ha successivamente precisato che l’art. 3 mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi operate discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione obblighi il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina; di modo che gli è consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, in conseguenza, di dettare norme diverse per situazioni diverse. Tale principio – sempre secondo la Corte – rientra nel piano di una inderogabile esigenza di logica legislativa. Un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile: finirebbe col non disporre regola alcuna (sent. n. 217 del 1972; ed in questo senso, fra le altre, la sent. n. 62 del 1972, secondo la quale il legislatore può disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni; e la sent. n. 200 del 1972, secondo la quale la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento tra cittadini). L’uso del canone della ragionevolezza da parte della Corte costituzionale mira a valutare le discipline normative che contengono o determinano disparità di trattamento tra categorie di soggetti in modo che siano soddisfatte tre esigenze diverse: a) la salvaguardia della discrezionalità del legislatore; b) la tutela del principio di pari trattamento in situazioni uguali (esame della norma sotto controllo alla luce di un tertium comparationis, costituito dalla (e) norma (e) regolatrice (i) di situazioni uguali o assimilabili; c) il bilanciamento di valori costituzionali diversi e contrastanti, allo scopo di individuare un equilibrio valido per la fattispecie normativa considerata. Lo strumento del giudizio di ragionevolezza è molto utile per consentire alla Corte flessibilità di analisi e di decisione in situazioni complesse e mutevoli, in cui la riconduzione ad unità di discipline normative frammentarie non può essere realizzata con mezzi logici e formali, ma con ragionamenti di tipo empirico, legati alla concretezza storica dell’ordinamento. […] Altro problema è quello relativo all’applicabilità del principio di eguaglianza formale a situazioni di fatto diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 3. Ad esso va data soluzione positiva ove si considerino le ragioni storico-politiche che hanno indotto il Costituente a precisare le situazioni che non ammettono disparità di trattamento ed ove si rifletta che la legge può operare discriminazioni fra i cittadini che si trovino in situazioni diverse da quelle previste nell’art. 3 o parificarli fra loro tutte le volte che la disparità o la parità di trattamento trovino il loro fondamento in motivi logici e razionali o si rendano necessarie per il perseguimento di fini costituzionali. Quanto, poi, ai destinatari della norma, sembra che essa si rivolga non soltanto al legislatore ma anche agli amministratori ed ai giudici che sono chiamati ad osservarla, nell’esercizio del loro potere discrezionale, in sede di attuazione e di applicazione (e, dunque, di interpretazione) della legge. Essa trova applicazione, inoltre, anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni di fatto e nei rapporti di diritto privato, soprattutto quando questi si svolgano nell’ambito di formazioni sociali, intervenendo in tal caso il principio contenuto nell’art. 2 Cost., secondo il quale “i diritti inviolabili dell’uomo” (dei quali la eguaglianza costituisce il presupposto essenziale) sono in esse riconosciuti e garantiti (MORTATI).
L’eguaglianza sostanziale. Il passaggio dallo Stato di diritto (che vede affermato il principio dell’eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini) allo Stato sociale è segnato, nella nostra Costituzione, dal II comma dell’art. 3, che enuncia uno dei principi fondamentali in essa contenuti e che assume il valore di canone interpretativo dell’intero sistema. Il principio di eguaglianza formale rischierebbe, infatti, di rimanere (almeno in parte) una pura affermazione teorica se non fosse integrato da quello di eguaglianza sostanziale. La lettera dell’art. 3, comma II, è, al riguardo, molto chiara: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il Costituente ha cioè riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell’eguaglianza giuridica dei cittadini (art. 3, comma I), quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la loro libertà ed eguaglianza, impedendo che siano effettive; ed ha, pertanto, coerentemente assegnato alla Repubblica (vale a dire al legislatore ed a tutti i pubblici poteri) il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini (ed, in particolare, i lavoratori che si trovino in situazione di inferiorità a causa delle loro condizioni economiche e sociali) siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione. Che valore ha, infatti, riconoscere il diritto al lavoro (art. 4), quando, di fatto, esistono larghe sacche di disoccupazione; […]. Il carattere innovativo del principio in esame dovrebbe, a questo punto, apparire evidente. Esso mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese in un regime di effettiva libertà ed eguaglianza, di modo che le discriminazioni fra i cittadini si operino non a causa delle loro condizioni economiche e sociali bensì soltanto per le loro capacità naturali […]. Il principio di eguaglianza sostanziale ha carattere programmatico; esso, cioè, si indirizza al legislatore ed agli altri pubblici poteri, non soltanto dello Stato-soggetto ma anche degli enti – soprattutto territoriali, per le competenze ad essi attribuite (si pensi, in particolare, alle regioni) – diversi dallo Stato e li impegna a porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i fini da esso indicati (od a non porre in essere misure contrastanti con il raggiungimento di detti fini). Ciò, però, non sminuisce per nulla il suo significato. Ed, infatti, se la Costituzione si fosse limitata a statuire – come conseguenza di un diverso modo di intendere il valore della persona umana e l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese – il principio dell’eguaglianza formale (proprio, come si è detto, della società liberale ottocentesca), noi avremmo avuto un diverso tipo di Stato. Fondato, sì, sul diritto, ma non giuridicamente impegnato ad eliminare – mediante la sua azione – le condizioni di privilegio e ad assicurare la piena e libera espansione della persona umana, ponendo a tal fine le necessarie premesse, vale a dire la liberazione dal bisogno, l’eguaglianza sostanziale, la partecipazione effettiva di tutti i cittadini alla vita associata. Il principio in esame viene, inoltre, precisato in tutta una serie di norme che valgono sia a meglio specificarlo in relazione a determinate situazioni, sia a porre alcuni limiti all’autorità privata a tutela della libertà e della dignità della persona umana e per stabilire equi rapporti sociali, sia, infine, a imporre a carico dello Stato obblighi a favore di categorie di cittadini che si trovino in particolari condizioni di inferiorità economica e sociale. (Temistocle Martines, Giuffrè 1997) Ultimi 5 post
La fodera del mondo!
Quando moriro', vedro' la fodera del mondo. L'altra parte, dietro l'uccello, la montagna, il tramonto. Il vero significato che vorra' essere letto. Cio' che era inconciliabile, si conciliera'. E sara' compreso cio' che era incomprensibile. Ma se non c'e' una fodera del mondo? Se il tordo sul ramo non e' affatto un segno ma solo un tordo sul ramo, se il giorno e la notte si susseguono senza badare ad un senso e non c'e' nulla sulla terra, oltre questa terra? Se cosi' fosse, resterebbe ancora la parola suscitata un giorno da effimere labbra, che corre e corre, messaggero instancabile, nei campi interstellari, nei vortici galattici e protesta, chiama, grida. (C. Milosz) Lettura sull'Indifferenza
INDIFFERENTI - Antonio Gramsci Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che "vivere vuol dire essere partigiani" (1). Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E' la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere.
Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. "La Città futura", pp. 1-1 Raccolto in SG, 78-80.
(1) Cfr. Friedrich Hebbel, Diario, trad. e introduzione di Scipio Slataper, Carabba, Lanciano 19I2 ("Cultura dell'anima"), p. 82: "Vivere significa esser partigiani" (riflessione n. 2127). Questo stesso pensiero di Hebbel era stato pubblicato nel numero del "Grido del Popolo" del 27 maggio 1916, insieme con le seguenti due "riflessioni" tratte dalla medesima opera: " 1. Un prigioniero è un predicatore della libertà. 2. Alla gioventù si rimprovera spesso di credere che il mondo cominci appena con essa. Ma la vecchiaia crede anche più spesso che il mondo cessi con lei. Cos'è peggio? "
Pippo non lo sa
Pippo non lo sa, (Kramer - Sartelli - Panzeri, rivisitata) |
gio, 29 ottobre 2009 14:57
mer, 21 ottobre 2009 22:56
E’ cambiato il profumo dell’aria!
Stasera, quando ho spalancato il portone e sono uscita, ho detto proprio così: “E’ cambiato il profumo dell’aria!”. Ci sono giorni in cui l’ansia ci divora ogni sostanza nello stomaco e mette a riposo i sensi, impedendo così di sentire già solo l’odore dell’aria. Invece, dopo tanto tempo, ho respirato a pieni polmoni. E mi sono resa conto non del fatto che l’aria profumasse diversamente dagli altri giorni bensì che non ho badato per lungo tempo al fatto che ci fosse aria ad aspettarmi ogni mattina, sera, notte, varcata quella porta. Ebbene sì, sono discorsi del cazzo, l’aria è anche qui, adesso. Io, però, parlo di quella che non mi appartiene. Beh, anche questa non mi appartiene, diciamo che la sento mia perché è mista ai miei odori, qui ci sono io… ogni cosa sa un po’ di me. Che presuntuosa! Tuttavia, una presuntuosa “buona”. Mi sforzo ogni giorno di lasciare un po’ di me alle persone che incontro – e non mi riferisco solo a quanto entra dal naso – eppure sono costantemente fraintesa. E ci resto malissimo se qualcuno non comprende un mio gesto affettuoso, o se lo trova interessato. Il fatto è che non riesco a cambiare, non so stare zitta o non impicciarmi quando sento che potrei dare una mano in qualche faccenda. Il fatto è – di tutta evidenza – che non so comunicare come – e ciò che – vorrei! Un tuffo dentro di me, ancora una volta… stavolta per restarci. mar, 20 ottobre 2009 18:16
E recala da 'ssa pianta!
Alessandra leggi qua… L’ho scovata poco fa su un giornale. Un uomo, alla domanda dell’intervistatrice, “ti sei mai innamorato?” ha risposto così: “E’ successo anche questo: di innamorarmi ed essere mollato. Ma non lo so se sono stato veramente innamorato, è stata soltanto una storia più seria delle altre. Io abitualmente con le donne metto a monte un budget di denaro e tempo, oltre il quale non vado. Se in quel tot le porto a letto bene, altrimenti le lascio perdere. Non per questo mi sento vigliacco!”. Interessante, no? Dovrebbero esserci donne molto più furbe al mondo che, nel tempo loro concesso, fossero capaci di "squattrinare" gli uomini di questo stampo, e non dargliela... per giunta. Poveri noi!
Stefano Tag:
post di stefano
mar, 20 ottobre 2009 13:24
StrumentalizzazioneIntervista a Fouzia Assouli: "Le donne islamiche in Europa perdono i diritti conquistati qui"
• da Il Giornale del 19 ottobre 2009
di Rolla Scolari
In Europa la condizione delle immigrate sembra a volte essere peggiore di quella delle loro compagne nei Paesi d’origine, come il Marocco. Perché?
«Il problema non è culturale o religioso: è la strumentalizzazione politica della religione. Si cerca di utilizzare la religione per reprimere le donne».
dom, 18 ottobre 2009 22:57
Mutation
So esattamente cosa cercare da oggi in poi. Ora so perché dal nostro incontro non è potuto nascere nulla di concreto: perché tu, o eri me con tutte le tue forze e quindi sovrabbondante, oppure eri il mio Contro-Io, diventando ovviamente un advocatus diaboli, un doppio pallido e un costante oppositore, senza fondamenta personali. Quanto io possa aver sofferto per tutto questo è difficile da dire, e comunque sarebbe del tutto inutile indagarlo ora, per tutti e due. Le belle lettere che di quando in quando mi scrivevi, sembravano in realtà scritte da me, nel mio stile; ma erano più i giorni in cui non mi scrivevi affatto...
sab, 17 ottobre 2009 12:15
Che culo...
Chi disse preferisco avere fortuna anziché talento percepì l’essenza della vita… A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde. Match Point, W. Allen
Mi piacciono i film di Woody Allen perché estremizza. In Match Point, il protagonista vive due situazioni pseudo-sentimentali distinte: da un lato ha una relazione stabile - che poi sfocerà nel matrimonio - con una donna ricchissima, la quale grazie all’azienda di famiglia gli permette di realizzarsi anche dal punto di vista lavorativo; dall’altro lato, invece, vive una situazione parallela con una donna molto sexy, in cui trova la passione e il rifugio, ma che al momento di stringere, ossia quando questa donna diventa assillante e resta incinta, lui la uccide perché non sa come fronteggiare la situazione creatasi e non ha le palle per lasciare la sicurezza e la stabilità del suo matrimonio. La fortuna sta proprio nella dinamica del crimine e in una fede nuziale… La fortuna, sono d’accordo, è più importante del talento. E’ evidente l’assenza di qualità in entrambi i volti dell’amore - se così possiamo chiamarlo -.
Una vita "win-win", ma, paradossalmente "lose-lose", come direbbe mo’ mo’ qualcuno.
Situazioni in cui gli uomini incappano in quanto “coglioni eternamente insoddisfatti”. mer, 14 ottobre 2009 08:29
Katà to chreonI dettagli rovinano ogni cosa.
E lo stato d’animo di ieri mattina, mentre scattavo la foto, non è di certo un dettaglio di poco conto; anzi, ancora adesso mi impedisce di guardarla con gli occhi giusti, ossia splendida nel gioco di mare e di cielo che ritrae. Va così per ogni cosa, penso.
- Mi entrano in circolo le parole di Dostoevskij, parlavano di altro ma… “Se fino a ora mi potevano dire ‘Ama!’ e io amavo, come andava a finire?”… “Andava a finire che tagliavo in due il mantello, lo dividevo col mio prossimo, ed entrambi ce ne restavamo mezzi nudi…” -.
Ho stretto il cappotto. Faceva freddo.
Delle parole nuove forse si ha un po’ paura.
Certi giorni mi sento cambiato rispetto al giorno prima. In un modo o nell’altro, tutti noi cambiamo rispetto a come eravamo prima. Ma andiamo tutti nella stessa direzione. Prendiamo solo strade diverse per arrivarci. (tratto da Il curioso caso di B. Button) gio, 01 ottobre 2009 21:05
27 e 30 settembre 2009
It's a dream Only a dream... It's only a dream Just a memory without anywhere to stay |
Foto
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(Massimo Bordin)
Diego Galli (Fai notizia) (Radio Radicale)
Il blog di Marco Perduca Il Blog di Piero Welby
Emma Bonino
Giulia Innocenzi
M. Antonietta Coscioni
Ass. Luca Coscioni
Sergio Rovasio Sproibitevi
Diario di un digiuno
Diario di un digiuno
Marco Pannella
Nota editoriale a cura di Albert Gardin
Il 15 dicembre 1972 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge sull’obiezione di coscienza: un nuovo diritto civile è stato faticosamente affermato in Italia! Protagonista di questa battaglia è la pattuglia radicale guidata da un uomo eccezionale: Marco Pannella. Era dal 1949 che ci si batteva per il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza; da allora i tribunali militari italiani continuavano a mietere condanne di quanti si rifiutavano di indossare l’uniforme. Fu una mozione della più piccola formazione politica italiana, il partito radicale, a decretare la fine di questo stato di cose: “digiuno ad oltranza per liberare gli obiettori di coscienza”. Il 1° ottobre 1972 si passò dal detto al fatto. Ricordo ancora che in pochi attimi, tra i militanti radicali che frequentavano la caotica – perché attivissima – sede del PR di via Torre Argentina 18 a Roma, venivano reclutati i nuovi digiunatori. Tanti non sapevano o non ricordavano che quel giorno doveva avere inizio quella nuova lotta, ma accettavano con entusiasmo di far parte della cordata kamikaze. S’incominciò così; giorno dopo giorno la battaglia si gonfiò, prese importanza, divenne determinante. In quaranta giorni di digiuno – trentanove per la precisione – si riuscì a mettere il Governo ed i partiti con le spalle al muro, a far approvare dal Parlamento la legge sull’obiezione di coscienza. Ancora una volta i radicali “fra l’indifferenza della comunità nazionale”, come titolava allora “L’Espresso”, erano riusciti a strappare al regime una riforma civile. Il diario di Marco Pannella costituisce un prezioso documento storico che ci permette di ricordare, o di capire, la genesi dei processi di trasformazione in senso civile del nostro sistema. E’ un documento che va letto anche in una altro modo: non solo storico ma politico; esso rappresenta una sezione precisa dell’azione di Marco Pannella: pensiero, alleanze, mezzi politici, strategia, valori, ecc. E non è poco, se è vero – come io credo – che Marco Pannella, pur essendo personaggio notissimo, rimane paradossalmente sconosciuto dal punto di vista filosofico, in senso lato del termine. L’edizione di questo diario, come scopo non secondario, vuole contribuire a far conoscere più da vicino un protagonista della scena politica italiana ed internazionale, nelle sue dimensioni reali, nella sua “giornata tipo”.
(“diario di un digiuno”, Editoria Universitaria Venezia, 1994) Delitto e castigo
In Delitto e castigo confluiscono tutte le problematiche che avevano tormentato Dostoevskij: i conflitti e problemi di tipo sociale (l’alcolismo, la prostituzione, la miseria, l’usura, l’inurbamento, etc.); le questioni etiche (il problema del bene e del male, dell’autorità e del diritto, della giustizia, del delitto e del castigo, del potere dell’uomo sull’uomo, e così via); la questione dell’onirico e dello strano, che irrompe sulla scena dei sogni, nei deliri e nelle conversazioni deliranti disseminati nell’opera. Grande attenzione è dedicata all’annotazione del poco cibo che circola in Delitto e castigo: nei tre giorni precedenti il delitto Raskòl’nikov, privato del vitto dalla padrona di casa, inghiotte in tutto qualche cucchiaiata di minestra, qualche sorso di tè, un piròg salato, e beve un bicchiere di birra e della vodka, poca. A questo stato di semidigiuno, dopo il drammatico quarto giorno caratterizzato dalla visita del commissariato e a Razumichin e dal manifestarsi della malattia di Raskòl’nikov, fa seguito la fase culminante della malattia stessa e del delirio, anch’essa della durata di tre giorni, nel corso dei quali Raskòl’nikov digiuna completamente. Le giornate successive restano in tono col panorama alimentare fin qui descritto, ai limiti della sopravvivenza, ed è proprio quest’anoressia indotta che consente lo svilupparsi abnorme del pensiero, l’attività frenetica e incontrollata della mente, l’insorgere del delirio, della visione. La fame diventa così uno strumento di esplorazione, una delle tante sonde utilizzate da Dostoevskij per scandagliare la realtà. Raskòl, in russo, significa “scisma”, ed è il termine col quale si indica la grande frattura apertasi nel Seicento all’interno della Chiesa ortodossa russa. A seguito di tale scisma si venne a formare una sorta di religione parallela, disseminata per tutta la Russia, per tutte le classi sociali, anche se era generalmente nel popolo che trovava le sue radici più profonde e più vive. I raskòl’niki, o “vecchi credenti”, osservavano rigorosamente i rituali precedenti alla Riforma, rifiutavano le riforme della Chiesa ufficiale, ed erano pronti a qualsiasi sacrificio e a subire qualsiasi persecuzione pur di restare fedeli alle loro convinzioni. Ancora oggi è ignota la sorte dei milioni di vecchi credenti scomparsi nei lager staliniani, in quanto potenziali portatori di dissenso e di rigore morale. In Delitto e castigo Raskòl’nikov si porta dunque nel cuore, nel nome stesso, l’idea dello scisma: Raskòl’nikov è lo “scismatico”: ma da chi, e da che cosa? E perché? Nel romanzo il termine “scismatico” ricorre a proposito dell’imbianchino Mikolka, un mite personaggio coinvolto casualmente nel delitto (raccoglie un paio di orecchini caduti a Raskòl’nikov dopo l’omicidio della vecchia, e cerca di venderli) e sconvolto a tal punto dagli avvenimenti da arrivare ad autoaccusarsi dell’omicidio, Mikolka è indicato col termine raskol’nik, anche se di un tipo particolare (si tratta infatti di un settario), e tra lui e Raskòl’nikov si viene a creare fin dall’inizio un legame particolare. … Ma radicalmente diversa è la reazione psicologica di fronte al delitto. La grande rimozione di Raskòl’nikov, che fino all’ultimo respinge e non comprende l’idea della colpa, sembra passare, capovolta, sulle spalle di Mikolka, che del delitto non commesso si fa carico, inventando circostanze e prove atte a provarne la colpevolezza, e questo per portare a compimento la sua teoria, la sua impresa, per affermare la necessità della sofferenza e dell’accettazione della sofferenza. Nei due scismatici il passaggio dalla teoria alla prassi prende forme e dà risultati diversi. Se per Raskòl’nikov tale passaggio è fallimentare (“Ha ucciso, ma non è nemmeno riuscito a rubare”…), in Mikolka il passaggio è trionfale, è il riscatto da un periodo esistenzialmente buio e lontano da Dio,, segnato dall’alcolismo e culminato in un tentativo di suicidio. Ma in che cosa consiste, dunque, lo scisma di Raskòl’nikov? La spaccatura che in lui si è generata è tra l’individuo e il genere umano. Anche prima di compiere il suo delitto Raskòl’nikov rifuggiva il prossimo: evitava i compagni, e andava progressivamente riducendo gli spazi di relazioni sociali… Nel delitto, Raskòl’nikov scopre la propria essenza di “pidocchio”, di insetto insignificante incapace di reggere fino in fondo la parte intrapresa, e quindi pura macchina distruttiva e sanguinaria, incapace di trasformare il male in bene, il sangue in beneficio. Quello che manca a Raskòl’nikov è proprio l’elemento rigenerante, è la capacità di trasformazione, che invece non è negata a Mikolka. … Se nei Fratelli Karamàzov il parricidio è il principio disgregatore della vita dei personaggi, il matricidio adombrato in Delitto e castigo ha invece la funzione opposta, ricompone la personalità scissa, placa lo scisma interiore tra l’individuo e la collettività. Grazie all’estremo sacrificio materno, il principio femminile, che in Dostoevskij spesso assume valenze altamente positive, redime effettivamente il delitto e mitiga il castigo: alla fine del tunnel della ri-generazione, Raskòl’nikov troverà Sònecka, “l’eterna Sònecka”, ferma accanto al portone dell’ospedale, mite paziente, sottomessa e pur portatrice di valori etici grandiosi. “Cercate di capirmi” scrive Dostoevskij nelle sue Note invernali su impressioni estive del 1863: “il sacrificio di tutto se stesso a beneficio degli altri, il sacrificio volontario, assolutamente cosciente e non costretto in alcun modo, è a parer mio il segno della massima evoluzione della personalità, della sua massima potenza, del suo massimo autocontrollo, della massima libertà della propria volontà.”
Frasi tratte dall’Introduzione di Serena Prina, al capolavoro di Dostoevskij “Delitto e castigo”, con uno scritto di Pier Paolo Pasolini, Oscar Mondadori "Prologo" di un libro che mi è rimasto dentro
Vi si racconta di un uomo (un campagnolo, lo definisce Kafka) che un giorno avverte l’esigenza di guardare in faccia la legge, di vedere com’è fatta. La legge abita in un palazzo ampio e maestoso; la porta è aperta, ma c’è un guardiano che sbarra il passo ai curiosi. L’uomo lo prega, lo blandisce, cerca di corromperlo: invano. “Del resto”, dice il guardaportone, “se anche ti lasciassi passare, in ciascuno dei saloni del palazzo incontreresti altri guardiani, molto più temibili di me. Io stesso non riesco a sostenere già la vista del terzo”. Però il campagnolo non si dà per vinto, e decide d’aspettare; passano così giorni, mesi, anni. Quando l’uomo, ormai diventato molto vecchio, sta infine per morire, trova la forza di rivolgere un’ultima domanda al suo avversario: gli chiede come mai in tutto quel tempo nessun altro abbia cercato di giungere al cospetto della legge, che pure dovrebbe essere accessibile ad ognuno e da ognuno conosciuta. “Da qui non potevi entrare che tu solo”, risponde il guardaportone “perché quest’ingresso era destinato proprio a te. Adesso posso chiuderlo”. Quella porta – si direbbe – rimane ancora inesorabilmente chiusa; e non soltanto per i più umili e incolti, bensì pure per gli stessi addetti ai lavori, per gli avvocati, per gli uomini di legge. Nel 1992 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso un appello per la restituzione di qualche grado di certezza alla legislazione tributaria, dove di certezza ce n’è talmente poca che le stesse leggi tributarie dichiarano di non applicarsi ai casi maggiormente controversi; quattro anni prima la Corte costituzionale – dinanzi al caotico succedersi di normative mal formulate e perciò mal applicate dagli organi amministrativi e giudiziari – aveva sancito la resa dello Stato, rinunziando a pretendere il rispetto del principio sul quale riposa l’autorità di ogni ordinamento giuridico di questo mondo: ignorantia iuris non excusat. Viceversa l’ignoranza del diritto “scusa”, ha dovuto ammettere la Corte: o perlomeno costituisce un’esimente quando il fatto illecito sia previsto da norme tanto intricate da non lasciarsi decifrare. Tant’è che in circostanze simili le nostre due più alte magistrature amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti) hanno assolto sia funzionari sia politici accusati di aver provocato un danno all’erario, sottoscrivendo atti illegittimi. Non è più in questione allora la critica verso il linguaggio oscuro e involuto del diritto, verso i suoi troppi tecnicismi, che dai tempi di Montaigne in poi ha risuonato molte volte nella cultura occidentale: in Italia (ma non solo; e in questo caso il male comune non consola) il sistema giuridico parrebbe piuttosto popolato da fantasmi, che della legge hanno l’apparenza, ma non anche il corpo, la sostanza. Non c’è sicurezza circa la quantità delle norme in vigore; circa i loro reciproci rapporti; ed ovviamente circa il significato che esse assumono, di per sé considerate ovvero lette in relazione alle altre norme. Insomma la legge è malata, e in modo grave. Di più: questa malattia ha ormai messo in crisi il rapporto fra le istituzioni e i cittadini, alimentando un sentimento di disaffezione e di ripulsa verso tutto ciò che è pubblico, di tutti. Uno Stato arcigno e tiranno lo si può combattere, uno Stato amico lo si serve, se necessario, anche con le armi; ma di uno Stato che non si sa che cosa vuole, in ultimo ci si disinteressa e basta. Non gli si dà più ascolto, e ciascuno fa per conto proprio. Non c’è davvero nessun nesso fra la condizione di degrado nella quale ormai cronicamente versa la legislazione italiana e l’evasione fiscale, che da noi è tra le più elevate nel mondo industrializzato? Ed è ancora un’altra coincidenza che i tempi della giustizia in Italia si siano allungati in modo insopportabile, tanto da farci meritare la censura di vari organismi internazionali? Per dirla con una battuta: il sacrificio di Socrate, che scelse di morire pur di non infrangere la legge, è un momento fra i più alti nella storia dell’umanità; ma Socrate avrebbe bevuto egualmente la cicuta se le norme che gli fu rimproverato di violare fossero state ambigue, incerte, altalenanti? Si suole ripetere che l’uscita dal mondo del pressappoco, e al contempo l’ingresso nell’universo della precisione, risalgono al XVII secolo; dopo d’allora la scienza ha celebrato ovunque i propri fasti, sino a permettere l’edificazione di una società altamente tecnologica qual è quella in cui viviamo. Ciascuno può sperimentare tuttavia come ciò non abbia impedito affatto la degenerazione delle nostre leggi, quantomeno rispetto al modello di chiarezza progettato nell’epoca dei lumi. In qualche misura certamente ciò dipende dalla pochezza del linguaggio, che è poi la materia prima di cui sono fatte le leggi: diceva Borges (attribuendo però il concetto a un altro, com’era del resto suo costume) che accadono più cose in dieci minuti di quante possa esprimere l’intero vocabolario di Shakespeare. In parte ciò dipende inoltre dalla complessità dei rapporti e dei fenomeni che oggigiorno la legge deve regolare; e anche questo è un prezzo versato sull’altare del progresso. Bisognerà dunque rassegnarsi a un diritto capriccioso e impenetrabile come il dio Siva venerato dagli indù? Può darsi; ma intanto questo stato di cose stimola una folla di domande. Per gli studiosi: dov’è situata la soglia che divide la legge chiara da quella oscuramente formulata? E cosa accade quando il diritto oltrepassa questa soglia? Per i politici: come porre rimedio ai molti guasti della legislazione? E infine per tutti noi, quali semplici utenti del diritto e “cittadini”: come difendersi di fronte a normative irte di trabocchetti e doppifondi, che sembrano fatte apposta per scoraggiare chi in buona fede intenda rispettarle? Ecco, è precisamente da quest’insieme di domande che prendono corpo le pagine che seguono: da un’esigenza e da questione, se si vuole, formali, nel senso che riguardano la legge non tanto per che cosa dice quanto piuttosto per come lo dice. Ma la forma, come osservava Montesquieu, è garanzia di libertà.
(Per continuare la lettura, anche in versioni aggiornate, "La legge oscura, Come e perché non funziona", Ainis, Laterza 1997) Interpretare
Il verbo “interpretare”, come i sostantivi “interpretazione” ed “interprete”, appartengono sia al linguaggio ordinario che a linguaggi tecnicizzati. Tra gli usi tecnicizzati sono molto importanti quelli propri del linguaggio giuridico (“interpretare una legge”, “interpretare una sentenza”, “interpretare un contratto”), del linguaggio critico-artistico (“interpretare una tragedia”, “interpretare una sinfonia”), del linguaggio psico-analitico (“interpretare un sogno”, “interpretare un lapsus”). L’attribuzione da parte dell’interprete a un documento legislativo del senso più immediato e intuitivo viene detta interpretazione “dichiarativa”. Il canone metodologico in claris non fit interpretatio prescrive di attenersi, ovunque sia possibile, se la lettera della legge non è oscura, ad una interpretazione dichiarativa. L’attività interpretativa – libera naturalmente a chiunque – assume valore vincolante soltanto quando sia compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale (c.d. interpretazione giudiziale). L’interpretazione della disposizione, attraverso cui il giudice giunge alla decisione del caso sottoposto al suo esame, svolge il suo ruolo autoritativo nei confronti delle soli parti del giudizio, che sono le sole destinatarie del provvedimento del giudice. Peraltro una sentenza è idonea ad assumere anche valore di precedente nei confronti di altri casi simili, in quanto l’interpretazione di una disposizione normativa sottesa alla sentenza e le argomentazioni logico-giuridiche che ne costituiscono la motivazione possono essere assunte a modello da parte di altri giudici a fini della soluzione di casi analoghi. Il valore di un precedente, nel nostro ordinamento, è però limitato alla persuasività logica ed argomentativa del criterio di decisione, poiché nessuna norma attribuisce ai precedenti giurisprudenziali forza vincolante ai fini della decisione di successivi casi analoghi; pertanto ciascun giudice è sempre libero di adottare l’interpretazione che ritenga preferibile, anche eventualmente in contrasto con pronunce della Cassazione, che è il massimo organo giudicante, o con una precedente prassi giurisprudenziale costante. Tuttavia l’interpretazione giudiziale ha di fatto sempre una notevole autorità a causa delle tendenze alla consolidazione della giurisprudenza che sono profondamente radicate ovunque i giudici sono professionali ed inquadrati in una magistratura istituzionalizzata come corpo, in qualche senso autonomo, dell’apparato burocratico… Già i Romani sottolineavano che scire leges non esta verba earum tenere sed vim ac potestatem; e l’art. 12, comma 1, disp. prel. cod. civ. espressamente impone di valutare non soltanto il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (c.d. interpretazione letterale), ma anche la ratio legis. (Andrea TORRENTE e Piero SCHLESINGER, in Manuale di Diritto Privato, XVIII Edizione, Giuffrè) Un film per tutti
Come
"E’ strano che cosa ti combina il tempo quando sei in prigione, puoi startene a fissare per ore il muro che gocciola, gocciola, gocciola, gocciola… Ti sembra un’eternità e poi in un batter d’occhio sono passati tre anni. Insomma, quello che voglio dire… no, non so che cazzo voglio dire…" (Nel nome del padre) "La cosa peggiore che può capitare ad un uomo che trascorre molto tempo da solo è quella di non avere immaginazione. La vita già di per sé noiosa e ripetitiva diventa, in mancanza di fantasia, uno spettacolo mortale." (Le conseguenze dell'amore)
Quando
Giorgio Gaber QUANDO SARO' CAPACE D'AMARE
Divieto di analogia in malam partem
Si discute attualmente, in Italia, se alla luce della L. 19 febbraio 2004 n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”), commetta un reato chi fa ricerca su cellule staminali embrionali, non prodotte nel nostro Paese, bensì importate dall’estero. La legge citata all’art. 13 co. 1, 4 e 5, vieta sotto minaccia di pena “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Ora, è plausibile che la ricerca sperimentale su cellule staminali embrionali (prodotte all’estero e importate in Italia) sia attività simile alla ricerca su embrioni e che le stesse motivazioni assunte a fondamento del divieto della ricerca su embrioni potessero suggerire al legislatore di vietare anche la ricerca su cellule staminali derivate da embrioni. Si tratta di situazioni simili, ma diverse: la cellula staminale è stata sì ricavata da un embrione, ma a quel punto l’embrione ha cessato di esistere. Il significato letterale della formula ‘embrione’, che compare nell’art. 13 della L. 40/2004, non può dunque essere dilatato sino a ricomprendere le ‘cellule staminali embrionali’. Pertanto, la ricerca su cellule staminali embrionali, non essendo stata prevista espressamente come reato dalla legge, è priva di rilevanza penale. Solo il legislatore potrebbe, eventualmente, colmare questa lacuna: se lo facesse l’interprete, violerebbe il principio di tassatività.
(Marinucci-Dolcini, Giuffrè, Milano 2006)
Maramaoooooooo!
Maramao perché sei morto,
( Autori: M.C. Consiglio - M. Panzeri - 1939 ) |
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