Alice guarda i gatti, e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta...Il 21 luglio 1953 Gaetano Salvemini scriveva su Il Mondo: "...La realta' e' che quando un clericale usa la parola liberta' intende la liberta' dei soli clericali (chiamata "liberta' della Chiesa") e non le liberta' di tutti. Domandano le loro liberta' a noi 'laicisti' in nome dei principi nostri, e negano le liberta' altrui in nome dei principi loro" (Dalla liberta' religiosa alla peste vaticana, Maurizio Turco). |
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I miei racconti
Raccolta dei miei racconti VAI AL blog TI AMO "...Benché il mio obiettivo sia comprendere l'amore, e benché io soffra a causa delle persone a cui ho concesso il mio cuore, vedo che coloro che hanno toccato la mia anima non sono riusciti a risvegliare il mio corpo, e coloro che hanno accarezzato il mio corpo non sono stati in grado di raggiungere la mia anima..." P. C. Mi piace leggere
Ho fancazzato molto
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Tropico del...
E sentite questo: “Tutti mi cercano, tutti mi vogliono parlare, tutti chiedono di me a me e agli altri. Uno mi domanda come sto, se mi son rimesso, se mi è tornato l’appetito, se vado a far passeggiate; un altro mi chiede se lavoro, se ho finito quel tal libro, se ne comincerò uno nuovo.” “Quello sparuto scimmiotto tedesco vuol tradurre le opere mie: quella stravolta ragazza russa vuole che le scriva la mia vita; la signora americana vuol sapere le mie ultime notizie; il signore americano mi manda la carrozza alla porta perché vada a mangiare e a confidarmi con lui; il mio compagno di scuola e di chiacchiere di dieci anni fa vuole ch’io gli legga quel che via via scrivo; l’amico pittore pretende ch’io stia fermo davanti a lui per ore e ore a farmi il ritratto; il giornalista vuol sapere dove sto di casa; l’amico mistico in che stato è l’anima mia; l’amico pratico come è pieno il mio portafogli; il presidente della società ordina ch’io faccia un discorso; la signora spirituale si raccomanda ch’io vada a prendere il tè a casa sua più spesso che posso per conoscere il mio parere su Gesù Cristo e sul chiromante arrivato in questi giorni…” “Ma cosa son diventato, perdio! Che diritto avete voi altri d’ingombrar la mia vita, di rubare il mio tempo, di frugarmi nell’anima, di succhiarmi il pensiero, di volermi vostro compagno, confidente e informatore? Per chi mi avete preso? Son forse un attore salariato per recitare tutte le sere, dinanzi ai vostri musi da schiaffi, la commedia dell’intelligenza? Son forse uno schiavo comprato e pagato che debba inchinarmi ai vostri capricci di sfaccendati e offrire in omaggio tutto quello che so e fo?” “Io sono un uomo che vorrebbe vivere una vita eroica e render più sopportabile il mondo ai suoi occhi. Se in qualche momento di debolezza, di abbandono o di bisogno, scaglio nel mondo qualche sdegno raffreddato in parole, qualche sogno infagottato in immagini, pigliatelo o buttatelo via, ma non mi seccate.” “Sono un uomo libero; ho bisogno della libertà, ho bisogno di star solo, ho bisogno di rimuginare fra me e me le mie vergogne e le mie tristezze, di godermi il sole e i sassi della strada senza compagnia e senza discorsi, colla sola musica del mio cuore. Cosa volete da me? Quel ch’io voglio dire lo stampo; quel che voglio dare lo do. La vostra curiosità mi fa stomaco; i vostri complimenti mi umiliano; il vostro tè mi avvelena. Non debbo nulla a nessuno e ho da fare i miei conti soltanto con Dio; se esiste”.
Henry Miller, Tropico del cancro Il gatto
(foto di un tale)
Nel cervello mi passeggia,
così tenero è il suo timbro discreto;
Voce che penetra e stilla (Baudelaire, I fiori del male) Articolo 3
Il principio di eguaglianza
L’eguaglianza formale. A norma del I comma dell’art. 3 Cost., “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In via preliminare, va precisato che, sebbene soggetto lessicale della disposizione siano “tutti i cittadini”, è opinione ormai comune (confortata, d’altra parte, dal disposto dell’art. 2 Cost., a noma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) che soggetto giuridico siano anche, per alcune situazioni, gli stranieri e gli apolidi. La “pari dignità sociale” consacrata nella norma in esame sta a significare che non esistono più distinzioni in base al titolo, al grado od all’appartenenza ad una classe sociale (per cui, di conseguenza, la XIV disp. trans. e fin. dispone che “I titoli nobiliari non sono riconosciuti”) ma che l’unico titolo di dignità, in una Repubblica fondata sul lavoro, è ormai da rinvenire nello svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, comma II, Cost.). Il riconoscimento del principio di eguaglianza davanti alla legge (contenuto già nelle costituzioni liberali del 1800; v., ad esempio, l’art. 24 dello Statuto albertino: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge”) è adesso arricchito e rafforzato dalla previsione costituzionale delle situazioni di fatto alle quali deve essere applicato. Infatti, sia per la trascorsa esperienza autoritaria (si pensi alle discriminazioni, avvenute in regime fascista, sulla base dell’appartenenza alla razza ebraica o ad una minoranza linguistica, ovvero, ancora, per le opinioni politiche o per la fede religiosa) sia per l’evoluzione della coscienza sociale (che vede ormai le donne poste sullo stesso piano degli uomini), l’Assemblea costituente ritenne che fosse necessario prestabilire dei limiti ben precisi alla attività dei pubblici poteri, al fine di evitare incertezze interpretative, che sarebbero state sempre possibili qualora il principio fosse stato enunciato puramente e semplicemente, lasciando, per ciò stesso, un certo margine di discrezionalità al legislatore. Occorre, a questo punto, chiedersi quale sia il significato e la portata del principio di eguaglianza. Ora, la norma contenuta nell’art. 3, comma I, vale a statuire che il legislatore (ma – come vedremo – non esso soltanto) non può operare discriminazioni fra i cittadini (e, più generalmente, fra i soggetti dell’ordinamento), a seconda del loro sesso, della loro razza, lingua, religione, delle loro opinioni politiche e delle loro condizioni personali e sociali. Ciò non significa però – si badi bene – assoluta parità di trattamento, sia perché possono esistere circostanze obiettive che la impediscono sia perché la stessa Costituzione ha apportato delle deroghe al principio, ritenendo che esso dovesse cedere di fronte ad un altro valore riconosciuto prevalente. […] Il principio, inoltre, non può significare assoluta parità di trattamento anche perché, se così fosse, contraddirebbe se stesso. E’ evidente, infatti, che in tanto il principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Tuttavia, lasciare alla assoluta discrezionalità del legislatore la valutazione della diversità delle situazioni avrebbe potuto trasformare tale discrezionalità in arbitrio; senza dire che, in regime di costituzione rigida, le scelte del legislatore non sono del tutto libere nel fine ma sono vincolate alle disposizioni costituzionali ed al raggiungimento dei fini in esse determinati. Per cui la Corte costituzionale (che in un primo tempo aveva ritenuta legittima la disparità di trattamento in presenza di situazioni diverse, senza alcuna specificazione) ha successivamente precisato che l’art. 3 mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi operate discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione obblighi il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina; di modo che gli è consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, in conseguenza, di dettare norme diverse per situazioni diverse. Tale principio – sempre secondo la Corte – rientra nel piano di una inderogabile esigenza di logica legislativa. Un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile: finirebbe col non disporre regola alcuna (sent. n. 217 del 1972; ed in questo senso, fra le altre, la sent. n. 62 del 1972, secondo la quale il legislatore può disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni; e la sent. n. 200 del 1972, secondo la quale la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento tra cittadini). L’uso del canone della ragionevolezza da parte della Corte costituzionale mira a valutare le discipline normative che contengono o determinano disparità di trattamento tra categorie di soggetti in modo che siano soddisfatte tre esigenze diverse: a) la salvaguardia della discrezionalità del legislatore; b) la tutela del principio di pari trattamento in situazioni uguali (esame della norma sotto controllo alla luce di un tertium comparationis, costituito dalla (e) norma (e) regolatrice (i) di situazioni uguali o assimilabili; c) il bilanciamento di valori costituzionali diversi e contrastanti, allo scopo di individuare un equilibrio valido per la fattispecie normativa considerata. Lo strumento del giudizio di ragionevolezza è molto utile per consentire alla Corte flessibilità di analisi e di decisione in situazioni complesse e mutevoli, in cui la riconduzione ad unità di discipline normative frammentarie non può essere realizzata con mezzi logici e formali, ma con ragionamenti di tipo empirico, legati alla concretezza storica dell’ordinamento. […] Altro problema è quello relativo all’applicabilità del principio di eguaglianza formale a situazioni di fatto diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 3. Ad esso va data soluzione positiva ove si considerino le ragioni storico-politiche che hanno indotto il Costituente a precisare le situazioni che non ammettono disparità di trattamento ed ove si rifletta che la legge può operare discriminazioni fra i cittadini che si trovino in situazioni diverse da quelle previste nell’art. 3 o parificarli fra loro tutte le volte che la disparità o la parità di trattamento trovino il loro fondamento in motivi logici e razionali o si rendano necessarie per il perseguimento di fini costituzionali. Quanto, poi, ai destinatari della norma, sembra che essa si rivolga non soltanto al legislatore ma anche agli amministratori ed ai giudici che sono chiamati ad osservarla, nell’esercizio del loro potere discrezionale, in sede di attuazione e di applicazione (e, dunque, di interpretazione) della legge. Essa trova applicazione, inoltre, anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni di fatto e nei rapporti di diritto privato, soprattutto quando questi si svolgano nell’ambito di formazioni sociali, intervenendo in tal caso il principio contenuto nell’art. 2 Cost., secondo il quale “i diritti inviolabili dell’uomo” (dei quali la eguaglianza costituisce il presupposto essenziale) sono in esse riconosciuti e garantiti (MORTATI).
L’eguaglianza sostanziale. Il passaggio dallo Stato di diritto (che vede affermato il principio dell’eguale soggezione alla legge di tutti i cittadini) allo Stato sociale è segnato, nella nostra Costituzione, dal II comma dell’art. 3, che enuncia uno dei principi fondamentali in essa contenuti e che assume il valore di canone interpretativo dell’intero sistema. Il principio di eguaglianza formale rischierebbe, infatti, di rimanere (almeno in parte) una pura affermazione teorica se non fosse integrato da quello di eguaglianza sostanziale. La lettera dell’art. 3, comma II, è, al riguardo, molto chiara: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il Costituente ha cioè riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell’eguaglianza giuridica dei cittadini (art. 3, comma I), quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la loro libertà ed eguaglianza, impedendo che siano effettive; ed ha, pertanto, coerentemente assegnato alla Repubblica (vale a dire al legislatore ed a tutti i pubblici poteri) il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini (ed, in particolare, i lavoratori che si trovino in situazione di inferiorità a causa delle loro condizioni economiche e sociali) siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione. Che valore ha, infatti, riconoscere il diritto al lavoro (art. 4), quando, di fatto, esistono larghe sacche di disoccupazione; […]. Il carattere innovativo del principio in esame dovrebbe, a questo punto, apparire evidente. Esso mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese in un regime di effettiva libertà ed eguaglianza, di modo che le discriminazioni fra i cittadini si operino non a causa delle loro condizioni economiche e sociali bensì soltanto per le loro capacità naturali […]. Il principio di eguaglianza sostanziale ha carattere programmatico; esso, cioè, si indirizza al legislatore ed agli altri pubblici poteri, non soltanto dello Stato-soggetto ma anche degli enti – soprattutto territoriali, per le competenze ad essi attribuite (si pensi, in particolare, alle regioni) – diversi dallo Stato e li impegna a porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i fini da esso indicati (od a non porre in essere misure contrastanti con il raggiungimento di detti fini). Ciò, però, non sminuisce per nulla il suo significato. Ed, infatti, se la Costituzione si fosse limitata a statuire – come conseguenza di un diverso modo di intendere il valore della persona umana e l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese – il principio dell’eguaglianza formale (proprio, come si è detto, della società liberale ottocentesca), noi avremmo avuto un diverso tipo di Stato. Fondato, sì, sul diritto, ma non giuridicamente impegnato ad eliminare – mediante la sua azione – le condizioni di privilegio e ad assicurare la piena e libera espansione della persona umana, ponendo a tal fine le necessarie premesse, vale a dire la liberazione dal bisogno, l’eguaglianza sostanziale, la partecipazione effettiva di tutti i cittadini alla vita associata. Il principio in esame viene, inoltre, precisato in tutta una serie di norme che valgono sia a meglio specificarlo in relazione a determinate situazioni, sia a porre alcuni limiti all’autorità privata a tutela della libertà e della dignità della persona umana e per stabilire equi rapporti sociali, sia, infine, a imporre a carico dello Stato obblighi a favore di categorie di cittadini che si trovino in particolari condizioni di inferiorità economica e sociale. (Temistocle Martines, Giuffrè 1997) Ultimi 5 post
La fodera del mondo!
Quando moriro', vedro' la fodera del mondo. L'altra parte, dietro l'uccello, la montagna, il tramonto. Il vero significato che vorra' essere letto. Cio' che era inconciliabile, si conciliera'. E sara' compreso cio' che era incomprensibile. Ma se non c'e' una fodera del mondo? Se il tordo sul ramo non e' affatto un segno ma solo un tordo sul ramo, se il giorno e la notte si susseguono senza badare ad un senso e non c'e' nulla sulla terra, oltre questa terra? Se cosi' fosse, resterebbe ancora la parola suscitata un giorno da effimere labbra, che corre e corre, messaggero instancabile, nei campi interstellari, nei vortici galattici e protesta, chiama, grida. (C. Milosz) Lettura sull'Indifferenza
INDIFFERENTI - Antonio Gramsci Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che "vivere vuol dire essere partigiani" (1). Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E' la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere.
Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. "La Città futura", pp. 1-1 Raccolto in SG, 78-80.
(1) Cfr. Friedrich Hebbel, Diario, trad. e introduzione di Scipio Slataper, Carabba, Lanciano 19I2 ("Cultura dell'anima"), p. 82: "Vivere significa esser partigiani" (riflessione n. 2127). Questo stesso pensiero di Hebbel era stato pubblicato nel numero del "Grido del Popolo" del 27 maggio 1916, insieme con le seguenti due "riflessioni" tratte dalla medesima opera: " 1. Un prigioniero è un predicatore della libertà. 2. Alla gioventù si rimprovera spesso di credere che il mondo cominci appena con essa. Ma la vecchiaia crede anche più spesso che il mondo cessi con lei. Cos'è peggio? "
Pippo non lo sa
Pippo non lo sa, (Kramer - Sartelli - Panzeri, rivisitata) |
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Ciao LucaE' morto Coscioni, presidente dei Radicali
lun, 20 febbraio 2006 13:34
Chi non ha paura di morire muore una volta sola...C'era una canzone di Gerardina Trovato che diceva proprio così: chi non ha paura di morire muore una volta sola.... dom, 19 febbraio 2006 21:37
Una proiezione a lungo termine della nuova LEGITTIMA DIFESA!
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